Sentenza n. 5653/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 18 dicembre 2025. Tale condotta amministrativa ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l’attivazione del procedimento di rilascio del visto e costituisce pieno soddisfacimento della domanda proposta contro il silenzio relativo alla convocazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, le spese possono essere compensate quando il ritardo amministrativo sia contenuto e l’amministrazione abbia tenuto un comportamento collaborativo, anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe; resta comunque possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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