Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07245/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva stipulato con un ente pubblico un contratto di appalto per lavori stradali. Insorta una controversia sull'esecuzione del contratto, la società aveva avviato un arbitrato; l'ente aveva tuttavia tempestivamente declinato la competenza arbitrale, nei termini previsti dal capitolato generale richiamato nel contratto. Nonostante ciò, il collegio arbitrale si era dichiarato competente e aveva emesso lodo di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'appaltatrice. La Corte d'appello aveva poi annullato il lodo ritenendo valida la declinatoria di arbitrato dell'ente, in applicazione della giurisprudenza formatasi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996. Nel ricorso per cassazione, l'appaltatrice ha dedotto: (1) l'inapplicabilità al rapporto del capitolato generale dei lavori pubblici e dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962, sostenendo che il rinvio contenuto nel capitolato speciale fosse di natura negoziale e che dunque non operasse la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità; (2) la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che la clausola compromissoria esprimesse in modo chiaro e univoco la volontà di devolvere la lite agli arbitri e non potesse essere neutralizzata da letture diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, per gli appalti di enti pubblici tenuti per legge all'osservanza del capitolato generale, il rinvio a tale disciplina ha natura normativa e non meramente negoziale; pertanto la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 ha ripristinato, con efficacia retroattiva, la facoltà di ciascun contraente di escludere unilateralmente la competenza arbitrale. Nel caso concreto, la tempestiva declinatoria dell'ente prima della costituzione del collegio arbitrale rendeva illegittima la prosecuzione dell'arbitrato e legittimo l'annullamento del lodo da parte della Corte d'appello. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Consente il rigetto del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono argomenti per mutarla.

  • art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962

    È la disciplina del capitolato generale in tema di competenza arbitrale negli appalti pubblici; nel caso degli appalti soggetti per legge a tale capitolato, il suo contenuto ha efficacia normativa diretta.

  • art. 16 della legge n. 741 del 1981

    La declaratoria di incostituzionalità ha ripristinato la facoltà di derogare alla competenza arbitrale anche con atto unilaterale di ciascun contraente.

  • art. 32 della legge n. 59 del 1961

    "si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici"

    È richiamato come base del vincolo dell'ente pubblico all'osservanza delle norme del capitolato generale per i lavori pubblici.

  • sentenza Corte costituzionale n. 152 del 1996

    Ha eliminato la preclusione alla derogabilità unilaterale dell'arbitrato, con effetti retroattivi dal giorno successivo alla pubblicazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici soggetti per legge al capitolato generale, il rinvio a tale disciplina contenuto nel contratto ha natura ricognitiva della legge e non configura una pattuizione autonoma sottratta alle successive vicende normative.
  • Quando la disciplina legale applicabile all'appalto pubblico prevede la facoltà di escludere l'arbitrato, ciascun contraente può avvalersene con atto unilaterale, purché la declinatoria sia tempestiva e intervenga prima della costituzione del collegio arbitrale.
  • La volontà contrattuale delle parti non può prevalere sulla disciplina normativa richiamata quando il rinvio è di fonte legale e non negoziale.
  • La declaratoria di incostituzionalità che incide sulla norma regolante la competenza arbitrale opera con effetto retroattivo, incidendo anche sui rapporti sorti prima della decisione, nei limiti fissati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.