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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19042/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del 30/11/2025 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva revocato le autorizzazioni concesse a Ladisa per uscire dal domicilio (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni feriali). La revoca si fondava sulla nota dei Carabinieri del 18/11/2023 che attestava l'assenza del detenuto dal domicilio in un orario non autorizzato e su precedenti segnalazioni di evasione. Il ricorrente sosteneva che l'allontanamento fosse dovuto a un equivoco, a necessità di controlli sanitari e alla sua scarsa scolarizzazione che gli avrebbe impedito di comprendere i limiti dell'autorizzazione; inoltre affermava di aver avvisato i Carabinieri prima dell'uscita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse stata indicata alcuna violazione di legge: il Magistrato di sorveglianza si era basato sulla nota dei Carabinieri e su precedenti violazioni, e aveva limitato la misura esclusivamente revocando l'autorizzazione ad allontanarsi (non la detenzione domiciliare). Le argomentazioni del ricorrente sono state valutate come critiche di merito e fatti (buona fede, scarsa scolarizzazione, preavviso ai Carabinieri) non idonee a configurare un vizio di diritto. Di conseguenza è stata ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma secondo, ordinamento penitenziario

    Disposizioni relative alle modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare; i provvedimenti adottati ai sensi di tale norma incidono sulla libertà personale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

    Fonda il rimedio in Cassazione contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale; giustifica l'accesso in Cassazione per questioni di diritto connesse a misure come le autorizzazioni all'allontanamento dagli arresti domiciliari.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza ...

    Conferma la legittimazione del ricorso per cassazione contro provvedimenti che decidono sulla libertà personale quando non siano altrimenti impugnabili.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio che i provvedimenti sulla libertà personale sono assoggettati a regole specifiche di impugnazione, con possibilità di sindacato di merito in grado superiore quando previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 284 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Rilevato dalla giurisprudenza che i provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, compresa la facoltà di allontanarsi, influiscono sul grado di afflittività della misura e rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale.

  • Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, Lombardi

    Giurisprudenza di riferimento che qualifica come provvedimenti sulla libertà personale le disposizioni che modulano l'esecuzione degli arresti domiciliari, confermando la possibilità di impugnazione di tali decisioni.

Massime di principio

  • I provvedimenti che limitano o regolano le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (es. autorizzazioni ad allontanarsi) sono qualificabili come atti sulla libertà personale e possono essere impugnati in Cassazione per violazione di legge; tuttavia la Cassazione controlla questioni di diritto, non rivaluta liberamente i fatti.
  • Se la revoca o limitazione delle autorizzazioni domiciliarie si basa su segnalazioni documentate (verbali di controllo, precedenti violazioni), la decisione tende a reggere in sede di legittimità salvo vizi giuridici evidenti.
  • Le argomentazioni fondate principalmente su contestazioni di fatto (buona fede, equivoci, livello di istruzione) hanno scarso peso in Cassazione se non corredate da elementi che dimostrino un vizio di diritto o una motivazione apparente del provvedimento.
  • Per impugnare efficacemente la revoca di autorizzazioni a uscire dal domicilio è utile concentrare il ricorso su profili giuridici (vizi formali/procedurali, carenza probatoria sul presupposto fattuale rilevante, motivazione manifestamente illogica o apparente), raccogliendo prove documentali che smentiscano le segnalazioni di violazione.
  • Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in assenza di giustificazioni sulla determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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