Cassazione Penale, Sentenza n. 19042/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del 30/11/2025 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva revocato le autorizzazioni concesse a Ladisa per uscire dal domicilio (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni feriali). La revoca si fondava sulla nota dei Carabinieri del 18/11/2023 che attestava l'assenza del detenuto dal domicilio in un orario non autorizzato e su precedenti segnalazioni di evasione. Il ricorrente sosteneva che l'allontanamento fosse dovuto a un equivoco, a necessità di controlli sanitari e alla sua scarsa scolarizzazione che gli avrebbe impedito di comprendere i limiti dell'autorizzazione; inoltre affermava di aver avvisato i Carabinieri prima dell'uscita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse stata indicata alcuna violazione di legge: il Magistrato di sorveglianza si era basato sulla nota dei Carabinieri e su precedenti violazioni, e aveva limitato la misura esclusivamente revocando l'autorizzazione ad allontanarsi (non la detenzione domiciliare). Le argomentazioni del ricorrente sono state valutate come critiche di merito e fatti (buona fede, scarsa scolarizzazione, preavviso ai Carabinieri) non idonee a configurare un vizio di diritto. Di conseguenza è stata ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma secondo, ordinamento penitenziario
Disposizioni relative alle modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare; i provvedimenti adottati ai sensi di tale norma incidono sulla libertà personale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
art. 111, settimo comma, Cost.
«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».
Fonda il rimedio in Cassazione contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale; giustifica l'accesso in Cassazione per questioni di diritto connesse a misure come le autorizzazioni all'allontanamento dagli arresti domiciliari.
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza ...
Conferma la legittimazione del ricorso per cassazione contro provvedimenti che decidono sulla libertà personale quando non siano altrimenti impugnabili.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che i provvedimenti sulla libertà personale sono assoggettati a regole specifiche di impugnazione, con possibilità di sindacato di merito in grado superiore quando previsto dalla disciplina applicabile.
art. 284 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Rilevato dalla giurisprudenza che i provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, compresa la facoltà di allontanarsi, influiscono sul grado di afflittività della misura e rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale.
Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, Lombardi
Giurisprudenza di riferimento che qualifica come provvedimenti sulla libertà personale le disposizioni che modulano l'esecuzione degli arresti domiciliari, confermando la possibilità di impugnazione di tali decisioni.
Massime di principio
- I provvedimenti che limitano o regolano le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (es. autorizzazioni ad allontanarsi) sono qualificabili come atti sulla libertà personale e possono essere impugnati in Cassazione per violazione di legge; tuttavia la Cassazione controlla questioni di diritto, non rivaluta liberamente i fatti.
- Se la revoca o limitazione delle autorizzazioni domiciliarie si basa su segnalazioni documentate (verbali di controllo, precedenti violazioni), la decisione tende a reggere in sede di legittimità salvo vizi giuridici evidenti.
- Le argomentazioni fondate principalmente su contestazioni di fatto (buona fede, equivoci, livello di istruzione) hanno scarso peso in Cassazione se non corredate da elementi che dimostrino un vizio di diritto o una motivazione apparente del provvedimento.
- Per impugnare efficacemente la revoca di autorizzazioni a uscire dal domicilio è utile concentrare il ricorso su profili giuridici (vizi formali/procedurali, carenza probatoria sul presupposto fattuale rilevante, motivazione manifestamente illogica o apparente), raccogliendo prove documentali che smentiscano le segnalazioni di violazione.
- Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in assenza di giustificazioni sulla determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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