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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04315/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Salvatore Aletta avverso il rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura degli arresti domiciliari, applicata per gravi indizi in più reati di falso. Il motivo di censura unico dedotto era la carenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla richiesta di graduazione della misura.

La decisione

Il difensore ha depositato il 24 novembre 2025 la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente. In conseguenza, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità derivi dalla volontà del ricorrente (richiamata anche la Corte Cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    impugnazione proposta ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

    Nel provvedimento è richiamata quale norma sulla base della quale è stato proposto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia depositata dal difensore e sottoscritta dal ricorrente

  • Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000

    cfr. Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000

    Richiamata a supporto del principio per cui, in caso di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente, è legittima l'imposizione di una somma a titolo di ammenda

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente depositata e sottoscritta dal ricorrente, determina di regola l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Una volta dichiarata l'inammissibilità per rinuncia, il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali (es. carenza di motivazione sulle esigenze cautelari).
  • La rinuncia può avere conseguenze economiche: spese processuali e, se ricondotta alla volontà del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Prima di depositare una rinuncia è opportuno valutare l'effettiva volontà del ricorrente e le implicazioni procedurali ed economiche; la rinuncia preclude l'esame dei motivi dell'impugnazione.
  • Se si contesta la motivazione del provvedimento cautelare (es. esigenze cautelari o graduazione della misura), evitare la rinuncia se si intende ottenere un esame di merito; in alternativa considerare rimedi procedurali alternativi compatibili con la rinuncia.

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