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Sentenza

Sentenza n. 6298/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento 1. del verbale n. 70 del 6 luglio 2022, della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 vice ispettori della Polizia di Stato, relativo alla correzione e valutazione dell’elaborato contrassegnato con il n. 1023 e, in particolare, del giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice relativo alla prova scritta della ricorrente; 2. del successivo elenco in forma anonima dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta con i voti attribuiti all’elaborato, associato al numero identificativo della domanda di partecipazione, pubblicato in data 23 settembre 2022; 3. di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all’esito dello svolgimento delle prove in questione; 4. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente che, ove lesivo, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202215325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'inequivoca dichiarazione depositata dalla ricorrente l'8 gennaio 2026. Non è stata esaminata la legittimità degli atti concorsuali né il merito delle censure dedotte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione e valutazione della prova scritta, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione e valutazione del proprio elaborato nella prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 vice ispettori della Polizia di Stato, nonché l'elenco anonimo dei candidati con i voti attribuiti e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento. Al ricorso era stata associata un'istanza cautelare, respinta con ordinanza. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di avere perso l'interesse alla decisione di merito e all'annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta e inequivoca perdita di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso di annullamento, senza esame della legittimità dell'atto impugnato.
  • Quando il giudizio si definisce per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della natura processuale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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