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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08293/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza (7/4/2025) che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. presentata da SPINA in relazione alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità inflittagli con sentenza del GIP di Cosenza del 24/9/2024. SPINA deduceva violazione di legge (artt. 54 e 69-bis ord. pen.) e vizio di motivazione rispetto alla presunta carenza di interesse, sostenendo che il tempo eventualmente espiato senza titolo potrebbe essere fatto valere in futuro (per una diversa condanna o per un'azione risarcitoria per ingiusta detenzione).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che alla data della pronuncia la pena dei lavori di pubblica utilità era già stata interamente espiata, per cui mancava interesse a proseguire il gravame (giurisprudenza consolidata: non sussiste interesse quando il condannato è stato scarcerato/ha espiato la pena). La doglianza relativa a una presunta ingiusta detenzione è stata ritenuta ipotetica e non specificata; inoltre la liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. non si applica alle pene sostitutive come il lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 (art. 76), per cui l'istanza era manifestamente infondata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    L'art. 54 (liberazione anticipata) è stato interpretato come non applicabile alle pene sostitutive del Capo III della legge n. 689/1981; il ricorso per il riconoscimento del beneficio è privo di interesse se, nel corso del procedimento, la pena è stata già interamente espia

  • codice di procedura penale

    art. 657, comma 4; art. 616

    Art. 657(4) richiamato nella giurisprudenza per escludere la fungibilità del tempo espiato in vista di un reato non ancora commesso; art. 616 applicato per la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    art. 76; art. 56-bis (richiamato)

    Secondo l'art. 76 le pene sostitutive (tra cui il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 56-bis) si vedono applicati solo alcuni articoli dell'ordinamento penitenziario "in quanto compatibili", e non l'art. 54; da qui l'inapplicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 2000 (richiamata)

    La pronuncia è richiamata per la valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esclusione del versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Non c'è interesse ad impugnare un diniego di liberazione anticipata quando, nel corso del procedimento, la pena oggetto della richiesta è stata integralmente espiata: il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
  • La liberazione anticipata prevista dall'art. 54 ord. pen. non si applica alle pene sostitutive come il lavoro di pubblica utilità (art. 56-bis l. n. 689/1981), salvo diversa compatibilità espressa dalla legge; quindi richieste di liberazione anticipata relative a tali pene sono manifestamente infondate.
  • Per far valere un'eventuale ingiusta detenzione occorre indicare chiaramente quale periodo temporale si contesta e dimostrare che la sproporzione tra pena inflitta e pena eseguita dipende da vicende anteriore alla concessione del beneficio o da ritardi/omissioni nell'esecuzione di provvedimenti favorevoli; ipotesi generiche o ipotetiche non bastano.
  • La fungibilità del tempo di pena (art. 657 c.p.p. comma 4 e relative interpretazioni) può essere invocata solo in presenza dei presupposti temporali richiesti (reato commesso prima del periodo eventualmente espiato) e non per scenario meramente eventuale di futura condanna.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o inammissibili rischia la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va dunque valutata la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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