Sentenza n. 488/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Macerata n. 23/2025 depositata e resa pubblica il 29.09.2025, sez. lavoro e previdenza, r.g. 646/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 23/2025, recante il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Macerata, sezione lavoro e previdenza, regolarmente notificata all'Amministrazione e munita di attestazione di irrevocabilità. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati nel titolo. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Macerata, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e reputando sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme corrispondenti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di indennizzo è stata respinta perché non sussistevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo consente il richiamo alle norme del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a incentivare l'esecuzione del giudicato.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.
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