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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23042/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiore imponibile ai fini IRAP per il disconoscimento di alcune perdite. Aveva inoltre emesso due avvisi di accertamento nei confronti delle due socie, ciascuna titolare del 50% delle quote, imputando loro ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r., il maggior reddito accertato in capo alla società. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti ritenendo provati certezza e inerenza dei crediti portati in detrazione; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Ufficio deduceva due motivi di nullità della sentenza: violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e violazione dell'art. 112 c.p.c., sempre ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018: le contribuenti avevano presentato tempestivamente le domande per i singoli atti, versato l'unica rata dovuta, l'Ufficio non aveva notificato il diniego entro il termine previsto e nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, con declaratoria anche di cessazione della materia del contendere; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito per sopravvenuta definizione della lite.

Norme richiamate

  • art. 5 t.u.i.r.

    consente l'imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci, nella misura della partecipazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza d'appello per motivazione/struttura della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato quale vizio processuale fatto valere con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. 119/2018

    prevede il pagamento dell'unica rata pari al 5% degli importi dovuti per la definizione.

  • art. 6, comma 8, d.l. 119/2018

    fissa il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 12, d.l. 119/2018

    prevede il termine entro il quale l'Ufficio deve notificare l'eventuale diniego della definizione.

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto determina l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie, quando tempestivamente richiesta e accompagnata dal pagamento dovuto, impedisce la prosecuzione del giudizio se non interviene il diniego dell'Ufficio entro il termine fissato e se nessuna parte richiede la trattazione entro il termine previsto.
  • In presenza dei presupposti previsti dalla disciplina della definizione agevolata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo e può altresì prendere atto della cessazione della materia del contendere.
  • Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della lite, le censure sul merito o sulla nullità della sentenza impugnata restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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