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Sentenza

Sentenza n. 940/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto n. 109 del 7 marzo 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, recante il “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Vizzini” della potenza di 238,8 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT), Giarratana (RG) e Buccheri (SR)” e notificato alla ricorrente in data con nota prot. 47260 del 13 marzo 2025; - del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 285 del 14 marzo 2024, in relazione al "Progetto di un impianto denominato Vizzini a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 238,8 MWp, su terreni a destinazione agricola, e relative opere di connessione in elettrodotto aereo AT, nei Comune di Vizzini e Mineo (CT), nel Comune di Giarratana (RG) e di Buccheri (SR) - ID_VIP: 7439"; - del parere espresso dal Ministero della cultura-Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. N 121258 del 1° luglio 2024; del parere della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania prot. 4460 del 17 marzo 2023, nella parte in cui esprime parere di compatibilità paesaggistica sfavorevole rispetto ad alcune porzioni rilevanti del Progetto, unitamente all’integrale interramento della linea di connessione; - della nota dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 13084 del 2 Aprile 2025 recante “Comunicazione di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica e preavviso di archiviazione” con cui l’Assessorato Energia ha disposto la sospensione del procedimento autorizzativo prendendo atto del giudizio di VIA negativo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202500978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto fotovoltaico da 238,8 MWp e alle opere di connessione, nonché gli atti presupposti e la conseguente sospensione del procedimento di autorizzazione unica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale recante esito negativo della VIA, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i pareri del Ministero della Cultura e delle soprintendenze e la nota regionale di sospensione del procedimento autorizzatorio. In via principale ha dedotto che il Ministero dell’Ambiente avrebbe rinunciato all’esercizio autonomo del proprio potere, limitandosi ad aderire al parere tecnico della Commissione, con conseguente difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità, leale collaborazione, massima diffusione delle fonti rinnovabili e integrazione delle tutele. Ha inoltre contestato la genericità dei pareri paesaggistici, la violazione del soccorso istruttorio e del dissenso costruttivo, l’omessa interlocuzione sulle carenze progettuali e l’illegittimità derivata del decreto VIA. Con specifico riferimento al parere della Commissione, ha sostenuto che i rimboschimenti con specie alloctone non potessero essere qualificati come bosco meritevole di tutela, che vi fossero errori nella rappresentazione degli ambiti e dei vincoli, che fosse stata omessa o svolta in modo incompleto la valutazione dell’effetto cumulo e che fosse irrilevante l’incidenza delle fondazioni dell’elettrodotto sul suolo. Quanto al parere del Ministero della Cultura, ha dedotto violazione del d.lgs. 42/2004, della disciplina VIA, della normativa sulle fonti rinnovabili e difetto di motivazione, istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che le valutazioni sull’impatto paesaggistico e sulla biodiversità fossero generiche e stereotipate e che non fossero state considerate adeguate soluzioni alternative o misure di mitigazione. È stata inoltre respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza di Ragusa, poiché la sua evocazione in giudizio aveva valore di mera litis denuntiatio, non avendo adottato atti lesivi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del decreto VIA: il richiamo al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non costituiva una mera adesione formale né un’abdicazione al potere, ma rappresentava la presa in carico delle valutazioni tecniche e giuridiche contenute nell’istruttoria, provenienti da un organo tecnico qualificato. Ha escluso la genericità dei pareri paesaggistici, rilevando che essi individuavano concretamente i pregiudizi ai valori tutelati. Ha ritenuto non decisive le doglianze relative al soccorso istruttorio e alla mancata interlocuzione, anche in ragione della natura plurimotivata del diniego e delle carenze progettuali emerse. Il parere della Commissione è stato ritenuto immune da illogicità manifesta: i rimboschimenti integravano la nozione normativa di bosco, mentre le contestazioni della società miravano a sostituire valutazioni normative e tecnico-discrezionali dell’amministrazione. Le inesattezze progettuali relative agli ambiti e alla presenza del vincolo idrogeologico non erano meri errori materiali, avendo inciso sulla fattibilità del progetto; la ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato la compatibilità delle opere con i vincoli. Sono state giudicate generiche e non provate le censure sull’incidenza minima delle fondazioni dell’elettrodotto e sull’effetto cumulo. La Commissione aveva comunque formulato numerose richieste di integrazione e chiarimento, alcune delle quali non erano state adeguatamente riscontrate dalla società. Il parere del Ministero della Cultura è stato ritenuto adeguatamente motivato perché collegato alle valutazioni della Soprintendenza e al Piano paesaggistico della Provincia di Catania; la società avrebbe dovuto contestare la coerenza tra il Piano e i pareri o impugnare il Piano stesso. Il TAR ha valorizzato il concreto impatto delle opere su aree fluviali, boschi, siti di interesse comunitario, percorsi panoramici e contesti paesaggistici, nonché la riduzione del progetto a una dimensione incompatibile con i costi di connessione, escludendo che potessero essere imposte soluzioni alternative strutturalmente inidonee. Ha infine affermato che il favor normativo per le fonti rinnovabili non attribuisce loro una prevalenza automatica sugli interessi paesaggistici, ambientali e di tutela del suolo: l’amministrazione deve bilanciare tutti gli interessi nel caso concreto, potendo negare l’autorizzazione quando emergano effetti ambientali gravi non mitigabili o compensabili.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 25 d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento VIA può motivare per relationem mediante il richiamo puntuale alle valutazioni tecniche e giuridiche contenute nel parere dell’organo tecnico competente, purché ne faccia proprie le conclusioni in modo effettivo e logicamente fondato.

  • art. 53 d.lgs. 152/2006

    La tutela del suolo e la limitazione del suo consumo costituiscono elementi rilevanti nella valutazione ambientale del progetto.

  • d.lgs. 42/2004

    Le valutazioni paesaggistiche possono fondarsi sui valori tutelati e sul quadro del piano paesaggistico, con individuazione concreta degli impatti dell’opera.

  • art. 3 regolamento UE 2022/2577

    La presunzione di interesse pubblico prevalente degli impianti da fonti rinnovabili non è assoluta e deve essere coordinata con la possibilità di escluderla quando emergano effetti negativi gravi sull’ambiente non mitigabili o compensabili.

  • artt. 23 e seguenti d.lgs. 152/2006

    Nel procedimento VIA l’amministrazione può richiedere integrazioni e chiarimenti progettuali; le carenze non adeguatamente colmate possono incidere sulla valutazione conclusiva.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La promozione delle fonti rinnovabili non elimina la necessità di valutare gli interessi ambientali, paesaggistici e territoriali coinvolti.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem del provvedimento di VIA è legittima quando l’amministrazione richiama un parere tecnico qualificato e dimostra di averne recepito le valutazioni concrete, ambientali, paesaggistiche e territoriali; tale modalità non equivale ad abdicazione del potere decisorio.
  • Il favor normativo per la diffusione delle fonti rinnovabili non attribuisce agli impianti fotovoltaici una prevalenza automatica sugli interessi paesaggistici, ambientali e di tutela del suolo; l’amministrazione deve procedere a un bilanciamento concreto degli interessi coinvolti.
  • La valutazione ambientale può legittimamente considerare come bosco anche aree oggetto di rimboschimento con specie alloctone quando esse rientrino nella nozione normativa di bosco; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali dell’amministrazione in assenza di manifesta illogicità o travisamento.
  • Le inesattezze o omissioni nella documentazione progettuale assumono rilievo invalidante quando incidono sulla fattibilità dell’opera, sulla verifica dei vincoli o sulla valutazione degli impatti; non possono essere qualificate come meri errori materiali se il proponente non dimostra la compatibilità delle opere con i vincoli interessati.
  • La richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti da parte dell’organo tecnico può soddisfare le esigenze di contraddittorio procedimentale; il mancato o insufficiente riscontro del proponente può giustificare la conclusione negativa della VIA, soprattutto quando il provvedimento sia fondato su una pluralità autonoma di ragioni.
  • I pareri paesaggistici non sono generici quando individuano i concreti valori tutelati e collegano l’impatto dell’opera alle previsioni del piano paesaggistico e alle caratteristiche specifiche dei luoghi; chi li contesta deve dimostrare l’incoerenza con il piano o impugnarne le previsioni pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliVincoli e piani paesaggistici
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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