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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29189/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato ottenuta in Appello, deducendo: 1) violazione di legge e contraddittorietà nella mancata integrazione probatoria (richiesta di accertamento grafologico ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p.); 2) errata qualificazione giuridica della condotta (sosteneva che l'attività di bancoposta abbia natura privatistica e che, quindi, non fosse incaricata di pubblico servizio, con conseguente esclusione del peculato e possibile riconduzione ad appropriazione indebita); 3) insufficienza di motivazione e illogicità in relazione al diniego delle attenuanti generiche (circostanze processuali, rito abbreviato, risarcimenti, assenza di pericolosità sociale).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al secondo motivo, che ha carattere assorbente: ha ritenuto che, anche assumendo la qualità di incaricata di pubblico servizio per talune operazioni di bancoposta, le condotte dell'imputata fossero caratterizzate da profili decettivi tali da integrare non il peculato ma la truffa aggravata (art. 640, aggravante art. 61 n. 11 cod. pen.). Per alcuni episodi (contro Leardini, Dal Pane, Gambuti, Pacini) l'azione è stata dichiarata improcedibile per mancanza della querela; per altri (Malpassi, Bizzocchi, Spadini, Gabrielli) i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio per quelle fattispecie. Tuttavia la Corte ha confermato le statuizioni civili (risarcimenti e provvisionale) ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ha ritenuto inammissibile la richiesta di estromissione di Poste Italiane per mancata impugnazione di primo grado e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese del grado. La Corte non ha accolto invece le censure relative alla mancata integrazione probatoria e al diniego delle attenuanti generiche (il primo motivo è stato dichiarato inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le condotte deponenti elementi decettivi integrassero la truffa aggravata; la ricostruzione richiede verifica sul modo in cui il possessore si è procurato la disponibilità del bene (possesso per ragione di servizio vs. procurato con artifici)

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    aggravante per abuso di qualità

    Applicata alla truffa per l'abuso della qualità di incaricata/professionista che ha favorito la consumazione del fatto fraudolento

  • D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144

    regolamento sui servizi di bancoposta

    La norma è richiamata dalla difesa per sostenere la natura privatistica dell'attività bancoposta; la Corte, tuttavia, ha richiamato orientamenti che riconoscono per talune mansioni la qualità di incaricato di pubblico servizio e ha comunque deciso la questione qualificandola comunque come truffa per il profilo decettivo della condotta

  • art. 441, comma 5 c.p.p.

    istanza di integrazione probatoria

    La ricorrente sosteneva la necessità di accertamento grafologico; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto tale integrazione non necessaria alla luce del compendio probatorio esistente

  • art. 603, comma 3 c.p.p.

    potere del giudice di integrazione istruttoria in appello abbreviato

    Richiamato per spiegare che in sede di appello abbreviato le parti hanno solo facoltà di sollecitare l'integrazione e il giudice può agire ex officio nei limiti della assoluta necessità; ciò giustifica il diniego dell'accertamento richiesto

  • art. 578 c.p.p.

    efficacia delle statuizioni civili dopo annullamento

    La Corte ha confermato le statuizioni civili già pronunciate in sede di merito anche se la sentenza penale è stata annullata per motivi di estinzione del reato

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per applicare una pronuncia prevista dall'art. 129, comma 2, e quindi ha annullato senza rinvio per prescrizione o improcedibilità

Massime di principio

  • Distinzione peculato vs. truffa/appropriazione indebita: il peculato richiede che il denaro sia nella disponibilità dell'agente per ragione del servizio; se il possesso è stato procurato con artifici o raggiri la fattispecie più corretta è la truffa aggravata
  • Qualifica di "incaricato di pubblico servizio" per dipendenti che svolgono operazioni di bancoposta può essere riconosciuta, ma non determina automaticamente peculato: va valutata la natura del possesso/disponibilità del denaro
  • In reati procedibili a querela, l'assenza della querela rende l'azione improcedibile e ciò comporta estinzione del procedimento per quei singoli fatti
  • La prescrizione estingue l'azione penale anche se la responsabilità civile è accertata: le statuizioni civili possono essere confermate in Cassazione nonostante l'annullamento del titolo penale per prescrizione
  • In rito abbreviato d'appello le richieste di integrazione istruttoria hanno limiti: le parti possono sollecitare ma è il giudice che, ex officio e solo se necessario, integra; pertanto la mancata acquisizione di una prova (es. grafologica) non è automaticamente vizio se il compendio probatorio è ritenuto sufficiente
  • Il responsabile civile che non impugna la sentenza di primo grado non può chiedere ora l'estromissione: l'omessa impugnazione comporta acquiescenza alla decisione civile di primo grado

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