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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25439/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (licenziataria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla licenziataria italiana di un brevetto per nuova varietà vegetale avente ad oggetto l'uva "Red Globe", con cui veniva chiesta l'inibitoria della produzione, detenzione e vendita di uve della medesima varietà da parte di tre società, oltre al risarcimento dei danni. Le convenute contestavano la legittimazione attiva dell'attrice, assumendo la scadenza della licenza e la nullità del brevetto per difetto di novità, distintività e per mancato rispetto della priorità unionista, nonché l'insussistenza della contraffazione. Il Tribunale accoglieva solo l'inibitoria; la Corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione le società convenute deducevano: 1) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale, sostenendo che la prova della proroga della licenza fosse stata prodotta tardivamente; 2) erronea applicazione della disciplina sulla priorità unionista e sulla novità del brevetto vegetale; 3) omessa pronuncia/inammissibile declaratoria di tardività sulla questione della distintività; 4) erronea valutazione delle stampe di pagine web utilizzate per provare la contraffazione, nonostante il disconoscimento; 5) erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente in relazione a una transazione intervenuta con una delle ricorrenti, perché il relativo documento non era utilizzabile in cassazione per fatti anteriori che avrebbero dovuto essere fatti valere nel merito e, comunque, la parte interessata aveva insistito nell'impugnazione. Nel merito, ha affermato che la e-mail attestante la proroga della licenza era stata tempestivamente prodotta e che, sulla base dell'interpretazione non censurata del contratto di licenza, il titolo era ancora efficace alla data della citazione, con conseguente legittimazione dell'attrice. Ha poi chiarito che, per i brevetti di nuove varietà vegetali, la novità non è esclusa dalla mera precedente brevettazione o divulgazione all'estero, ma solo dal compimento di atti di commercializzazione, e che l'inosservanza del termine annuale di priorità impedisce solo di retrodatare la domanda italiana, non la concessione del brevetto, se mancano atti di commercializzazione ostativi. Ha inoltre rilevato che la censura sulla distintività era inammissibile perché non specificamente devoluta in appello; che la valutazione delle stampe di pagine web era un apprezzamento di fatto insindacabile nei termini prospettati; e che il motivo sulle spese non conteneva una reale censura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti nuovi solo se attinenti all'ammissibilità del ricorso; la regola non copre documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti nel merito per fatti anteriori.

  • art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.

    La produzione documentale effettuata con la memoria destinata all'indicazione dei mezzi di prova è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.

    La memoria di replica può contenere prove contrarie, ma nel caso concreto il documento era stato prodotto anche con la memoria n. 2, sicché la produzione è stata considerata rituale.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura sulla produzione documentale, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla prova e sulle preclusioni processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove documentali e presuntive.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica alla sentenza impugnata; la mancata specificità rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti, ma la questione non è stata ritenuta ritualmente devoluta al giudice d'appello.

  • art. 3 d.P.R. 12 agosto 1975, n. 974

    Il termine di dodici mesi per rivendicare la priorità è perentorio; la sua inosservanza impedisce solo il collegamento della domanda italiana a quella estera, non la brevettabilità se mancano atti di commercializzazione ostativi.

  • art. 1 d.P.R. 12 agosto 1975, n. 974

    Per le nuove varietà vegetali la novità è esclusa dal precedente compimento di atti di commercializzazione in Italia o, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato, non dalla mera divulgazione o dal solo precedente brevetto estero.

  • art. 102 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Richiamato insieme alle norme speciali sulle privative vegetali e alla questione della distintività.

  • art. 104 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 107, comma secondo, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    L'onere della prova liberatoria in tema di contraffazione è stato posto a carico delle convenute, che non lo hanno assolto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta perché la questione sulla distintività non risultava specificamente devoluta.

  • art. 3 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Richiamato nel quadro normativo sulle privative vegetali e sulla distinzione rispetto alle invenzioni industriali.

  • art. 4 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Richiamato dalle ricorrenti per la priorità unionista, ma ritenuto non decisivo nella disciplina speciale delle varietà vegetali.

  • art. 11 Convenzione UPOV

    Richiamato come norma internazionale di riferimento sulla tutela delle varietà vegetali e sulla priorità.

  • art. 12 Convenzione UPOV

    Richiamato per il tema della priorità unionista e del termine per il deposito della seconda domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; essendo il ricorso rigettato, la condanna alle spese è stata confermata.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle nuove varietà vegetali, la novità del trovato va valutata secondo la disciplina speciale: non è sufficiente a escluderla la mera anteriorità di un brevetto o di una domanda estera, occorrendo il compimento di atti di commercializzazione nei termini previsti dalla legge speciale.
  • Il termine per rivendicare la priorità nella domanda di privativa vegetale è perentorio: se non è rispettato, viene meno solo la possibilità di retrodatare la domanda italiana a quella estera, ma non per ciò solo la brevettabilità, che resta subordinata ai requisiti speciali di novità della varietà.
  • La deduzione di nullità del brevetto per difetto di distintività o di altri requisiti deve essere specificamente devoluta in appello con critiche puntuali alla decisione di primo grado; in mancanza, la censura è inammissibile e la statuizione si consolida.
  • Le stampe di pagine web non sono assimilabili a scritture private soggette a disconoscimento impeditivo: la loro attendibilità e provenienza possono essere accertate dal giudice di merito con ogni mezzo, incluse presunzioni, e il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi.
  • Nel giudizio di legittimità la produzione di documenti è ammessa solo nei limiti strettamente connessi all'ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione; non è invece consentito introdurre documenti che avrebbero dovuto essere depositati nei gradi di merito per provare fatti già esistenti.
  • In tema di contraffazione di privative industriali o vegetali, quando la legge prevede uno specifico regime di prova liberatoria, l'onere di dimostrare il fatto impeditivo o giustificativo grava sul convenuto.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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