Sentenza del 10/10/2016 n. 7655 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Indagini bancarie - Diritto al contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo né l’esito concreto della controversia. Esprime tuttavia il principio secondo cui la pretesa tributaria dovrebbe essere formata attraverso un confronto preventivo tra Amministrazione e contribuente, anche quando l’accertamento deriva da indagini bancarie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie e, in particolare, la necessità di garantire al contribuente il diritto al contraddittorio preventivo nella fase endoprocedimentale, prima dell’emanazione dell’atto impositivo. Il contraddittorio è ricondotto al diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97.
Norme richiamate
Articolo 24 della Costituzione
Il diritto del contribuente ad essere sentito prima dell’emanazione dell’atto di accertamento rientra nel più ampio ed inalienabile diritto alla difesa.
Il diritto di difesa può comprendere la possibilità per il contribuente di partecipare al procedimento e di fornire chiarimenti prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Articolo 97 della Costituzione
Il principio del buon andamento dell’Amministrazione.
Il contraddittorio preventivo è considerato coerente con una gestione amministrativa corretta, imparziale e adeguatamente istruita.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione fonda un accertamento su indagini bancarie, il contribuente dovrebbe avere, nei casi previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza applicabile, la possibilità di conoscere e contestare preventivamente gli elementi raccolti.
- La violazione del contraddittorio preventivo può incidere sulla legittimità dell’atto, ma la sua rilevanza concreta dipende dalla disciplina applicabile, dalla natura dell’accertamento e dagli eventuali obblighi procedimentali specifici.
- Il contribuente dovrebbe dimostrare quali difese o chiarimenti avrebbe potuto presentare se fosse stato sentito prima dell’emissione dell’avviso, evidenziando l’incidenza concreta della violazione.
- Il diritto al contraddittorio è collegato sia alla tutela costituzionale della difesa sia all’esigenza che l’Amministrazione adotti decisioni basate su un’istruttoria completa e corretta.
- Il solo richiamo generale al diritto di essere sentiti non consente di determinare automaticamente l’annullamento dell’atto: occorre verificare il contenuto della normativa applicabile e l’effettivo pregiudizio subito.
Testo integrale
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