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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21871/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Testa Ugo impugna la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per guida senza patente (autovettura Smart targa DD036MD) perché mai conseguita, fatto accertato a Giugliano il 14/04/2008 (art. 116 comma 1 e 13 d.lgs. 30/04/1992 n.285). Il ricorrente deduce che il reato è stato depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016 (trasformazione in illecito amministrativo) e che dalla imputazione non risultava contestata la recidiva nel biennio, che costituisce ipotesi aggravata esclusa dalla depenalizzazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il d.lgs. 15/01/2016 n. 8 ha depenalizzato la fattispecie di guida senza patente prevista dall'art. 116 (salvo le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva, quali la recidiva biennale, da considerarsi fattispecie autonome). Poiché il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto e il procedimento non era stato definito con sentenza irrevocabile alla data di efficacia, si applica la deroga prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016: il fatto non è più previsto come reato. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Il giudice dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (copia della sentenza va trasmessa alla Prefettura di Napoli) ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116

    art. 116 comma 1, art. 116 comma 15 (seconda parte)

    La semplice guida senza patente prevista dall'art.116 è tra le fattispecie depenalizzate se punita solo con pena pecuniaria; la recidiva nel biennio che prevede anche l'arresto è invece un'ipotesi aggravata autonoma non ricompresa dalla depenalizzazione.

  • Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

    art. 1 (commi 1 e 2), art. 8, art. 9

    Art. 1: trasforma in illecito amministrativo una serie di reati puniti con sola pena pecuniaria e stabilisce che le ipotesi aggravate con pena detentiva restano autonome. Art. 8: dispone l'applicazione anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore quando il procedimento non sia stato definito con sentenza irrevocabile (deroga all'irretroattività). Art. 9: obbliga il giudice a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    art. 1 (principio di irretroattività)

    Richiamata per evidenziare il principio generale di irretroattività; il d.lgs. n. 8/2016 contiene però una deroga (art. 8) che consente l'applicazione retroattiva nelle condizioni indicate.

  • Codice penale

    Citato nel testo per affermare che, essendo la fattispecie non più prevista come reato, opera la causa estintiva prevista dalle norme penali sulla retroattività delle disposizioni più favorevoli.

Massime di principio

  • Se una condotta è stata depenalizzata da normativa successiva (trasformata in illecito amministrativo) e non ricorre un'aggravante che mantenga la pena detentiva, il giudice penale deve dichiarare estinto il reato e annullare la condanna quando il procedimento non è stato già definito con sentenza irrevocabile alla data di entrata in vigore della depenalizzazione.
  • Le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva (es. recidiva nel biennio che determina l'arresto) sono considerate fattispecie autonome e non rientrano nella depenalizzazione; è necessario verificare che l'imputazione includa e provi tali aggravanti per escludere l'applicazione della trasformazione in illecito amministrativo.
  • La deroga alla regola di irretroattività prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 consente l'applicazione della normativa depenalizzatrice anche a fatti anteriori, purché il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o decreto penale irrevocabili alla data di entrata in vigore.
  • In caso di annullamento per depenalizzazione, il giudice penale deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente (es. Prefettura) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e per gli eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi.
  • Nei casi simili è fondamentale verificare la sussistenza di eventuali cause estintive o di prescrizione amministrativa/penale e controllare se l'atto di accusa ha contestato aggravanti che possano mantenere la rilevanza penale della fattispecie.

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