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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5052/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rideterminazione della pena per presunta incongruenza tra motivazione e calcolo della pena: la motivazione richiamava il minimo edittale per il reato di associazione mafiosa aggravata come associazione armata, mentre il calcolo era partito da 12 anni (ridotti a 8 per il rito abbreviato) con applicazione della legge n.69/2015. Il ricorrente sosteneva che la sua partecipazione fosse cessata prima dell'entrata in vigore della legge (ossia prima di ottobre 2015) e che quindi la pena non doveva beneficiare della disciplina sopravvenuta; l'imputazione però era formulata in forma "chiusa" con data di cessazione 7/10/2015 e la sentenza di cognizione aveva condannato per l'intero periodo indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha osservato che, essendo la contestazione in forma "chiusa" (data precisa di cessazione riportata nel capo di imputazione) e la condanna passata in giudicato confermante tale periodo, il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione la data del reato fissata in sede di cognizione né sostituirsi al giudice del merito: eventuali profili di mancanza di prova della permanenza fino al 2015 dovevano essere dedotti in sede di impugnazione della sentenza di merito. Inoltre la Corte ha ritenuto che la pena applicata rientrasse comunque nella forbice edittale prevista prima della legge n.69/2015, per cui non poteva essere qualificata come "pena illegale" che legittimi l'intervento del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2015

    Riformò la disciplina sanzionatoria; la decisione valuta se la sua applicazione sia dovuta in relazione alla data di cessazione del reato permanente contestato.

  • Cass. Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007 (Sinagra)

    La regola che àncora la cessazione della permanenza all'emissione della sentenza di primo grado ha valore processuale, non sostanziale: non esonera l'imputato dall'onere, se necessario per effetti giuridici, di dimostrare la cessazione precedente.

  • Cass. Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022 (Ierardi)

    Nei reati permanenti contestati in forma "aperta" il giudice dell'esecuzione può accertare la data di cessazione della condotta se questa non è precisata nella sentenza di condanna tramite analisi degli elementi a disposizione.

  • Cass. Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020 (Balivo)

    Pronuncia che ritiene sussistente l'onere della pubblica accusa di provare la prosecuzione della partecipazione nell'imputazione di associazione mafiosa (posizione in materia di onere della prova in fase di cognizione).

  • Cass. Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021 (Desio)

    Pronuncia che considera invece non sussistente l'onere probatorio della pubblica accusa una volta accertata l'offerta di contribuzione permanente, salvo prova di recesso; evidenzia il contrasto giurisprudenziale sulla fase di cognizione.

  • Cass. Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016 (Spada)

    Principio secondo cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato accertata con sentenza passata in giudicato.

  • Cass. Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997 (Dimichino)

    Conferma il divieto per il giudice dell'esecuzione di rimettere in discussione fatti giudicati con sentenza definitiva.

  • Cass. Sez. Un., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Definisce il concetto di "pena illegale": sussiste solo quando la pena supera il massimo edittale o è di specie diversa da quella prevista; errori interpretativi non determinano per sé pena illegale se la risultante rientra nel tipo astratto previsto dal legislatore.

Massime di principio

  • Se il reato permanente è contestato in forma "chiusa" (con data precisa di cessazione) e la sentenza di condanna è passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione la data del reato o i fatti definitivamente accertati: tali censure dovevano essere dedotte in sede di impugnazione in fase di cognizione.
  • Nei reati permanenti contestati in forma "aperta" (solo data di inizio), il giudice dell'esecuzione ha poteri di accertamento della data di cessazione quando questa non è stata precisata nella sentenza di condanna.
  • Il concetto di "pena illegale" è stretto: solo pene eccedenti il massimo edittale o di specie diversa legittimano l'intervento dell'esecuzione per la correzione; errori nell'applicazione di discipline diverse non costituiscono automaticamente pena illegale se la pena risultante rientra nel tipo legale.
  • Se si ritiene che la partecipazione a un'associazione sia cessata prima della data indicata in una sentenza irrevocabile, la via corretta è l'impugnazione nel processo di cognizione; non è ammesso usare il processo esecutivo per rimettere in discussione fatti già definiti.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sull'onere della prova della prosecuzione della partecipazione all'associazione: in fase di cognizione alcune pronunce richiedono prova della prosecuzione, altre ritengono sufficiente l'accertamento di una contribuzione permanente fino a prova di recesso; tuttavia tale contrasto riguarda la fase di merito e non amplia i poteri del giudice dell'esecuzione.
  • Quando si valuti l'applicazione di una legge sopravvenuta che modifica la pena, occorre verificare la data effettiva di cessazione della condotta: se la condotta è stata accertata fino a data successiva all'entrata in vigore, la nuova disciplina può trovare applicazione, sempre nei limiti della liceità della pena.

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