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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 76 dell'1/6/2021, recante diniego della istanza della ricorrente prot. 12537 del 29/12/2009, di “autorizzazione unica” di impianto eolico di 10 aerogeneratori della potenza di 30 MW e opere connesse nel Comune di Castelpagano; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui il preavviso di rigetto della Regione Campania prot. 166997 del 26/3/2021 ed i richiamati pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. 4731 del 23/3/2021 e della Soprintendenza del Molise prot. 158804 del 23/3/2021, dei Comuni di Castelpagano (BN) prot. 865 del 6/2/2021, di Santa Croce del Sannio (BN) dell'8/2/2021, di Morcone (BN) prot. n. 1908 del 9/2/2021 e della Provincia di Benevento prot. n. 6224 del 25/2/2021; e per la condanna della Regione Campania, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, alla “adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

Giustizia amministrativa202103956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego regionale dell'autorizzazione unica per un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori, con opere connesse, e gli atti presupposti, inclusi il preavviso di rigetto e i pareri delle amministrazioni coinvolte

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto dirigenziale regionale recante diniego dell'autorizzazione unica per un impianto eolico, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, nonché l'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta. Nel corso del giudizio è intervenuta la perdita dello ius postulandi del difensore della Provincia di Benevento, evento che ha determinato l'interruzione automatica del processo. Il TAR ha dichiarato l'interruzione con ordinanza e la ricorrente ha successivamente riassunto il giudizio. La Provincia e il Comune di Morcone hanno eccepito l'estinzione per tardività della riassunzione. La questione decisiva è stata quindi processuale: stabilire se il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a. decorresse dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante la dichiarazione depositata in giudizio, oppure dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità del diniego dell'autorizzazione e dei pareri impugnati. Ha ritenuto che la perdita dello ius postulandi del difensore della Provincia avesse prodotto l'interruzione automatica e immediata del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c., senza necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a., il termine perentorio di novanta giorni decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non necessariamente dalla pubblicazione o comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'interruzione. Nel caso concreto, la dichiarazione della perdita dello ius postulandi era stata acquisita agli atti il 6 ottobre 2023; inoltre, una memoria del Comune di Morcone del 23 aprile 2024 aveva dato conto dell'evento. La ricorrente avrebbe dovuto vigilare sul fascicolo, quantomeno in prossimità della scadenza dei termini processuali ex art. 73, comma 1, c.p.a., e la riassunzione notificata il 14 ottobre 2024 è stata quindi ritenuta tardiva. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le spese nei rapporti con il Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile

    Il rinvio al codice di procedura civile riguarda la disciplina dell'interruzione, compresa l'applicazione dell'art. 301 c.p.c. all'evento riguardante il difensore della parte.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Se non avviene la prosecuzione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione

    Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, documentata mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non necessariamente dalla pronuncia giudiziale che dichiara l'interruzione.

  • art. 301 c.p.c.

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso

    La morte, radiazione o sospensione del procuratore, cui è equiparata la cancellazione dall'albo speciale degli avvocati dell'ente, determina l'interruzione automatica e immediata del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto per tardiva riassunzione del processo interrotto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La scadenza dei termini processuali rende gli atti e i documenti depositati conoscibili e impone alla parte un onere di vigilanza sul fascicolo processuale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la perdita dello ius postulandi del difensore della parte costituita determina l'interruzione automatica e immediata del giudizio, senza necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva e indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'evento da parte della parte o del giudice.
  • Ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a., il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; la pronuncia giudiziale che dichiara l'interruzione non costituisce necessariamente il dies a quo.
  • La dichiarazione depositata nel fascicolo processuale che attesta l'evento interruttivo costituisce mezzo di conoscenza legale idoneo a far decorrere il termine per la riassunzione, anche se resa da una parte diversa da quella onerata della riassunzione e non in udienza.
  • La parte interessata a evitare l'estinzione del giudizio deve esercitare un onere di vigilanza sull'attività processuale delle altre parti, almeno in prossimità della scadenza dei termini processuali fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a.; la conoscibilità degli atti depositati può rendere esigibile la tempestiva riassunzione.
  • La riassunzione effettuata oltre il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a., anche quando sia intervenuta successivamente un'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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