Sentenza n. 575/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 864/2024, pubblicata il 13.2.2024, emessa dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, in esito al giudizio n. 9706/2023 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente riconducibile all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, del termine processuale per il deposito e degli adempimenti di notificazione previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato specificamente il titolo né provato l'avvenuto pagamento; in applicazione dell'art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dovevano essere provati da chi li allegava. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il ritardo fosse imputabile al rilevante e improvviso contenzioso sulla questione, incidente sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 300,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Rileva per la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione.
art. 2697 c.c.
Impone a chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi di provarli; il Ministero, non avendo provato il pagamento, è rimasto onerato dell'inadempimento.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994
Individua la misura degli accessori riconosciuti sul credito oggetto della sentenza da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una prestazione al privato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l'avvenuto adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione sulla base dell'inadempimento allegato dal ricorrente, gravando sull'amministrazione la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione debitrice.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il ritardo nell'esecuzione sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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