Sentenza del 04/03/2019 n. 495 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - appello - notifica mediante PEC - omesso deposito atti presso portale SIGIT - inesistenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'invito al pagamento n. 12/2017 e l'atto di irrogazione sanzioni n. 46/2017, relativi al recupero dei dazi e dell'IVA per l'importazione temporanea di un'autovettura immatricolata in Svizzera. Nel merito sosteneva che l'uso del veicolo da parte del figlio fosse giustificato da una situazione eccezionale, poiché la madre, avente diritto all'agevolazione, aveva gravi problemi di salute e lo aveva autorizzato a recarsi in farmacia. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'appello: l'atto era stato notificato tramite PEC, ma successivamente depositato in forma cartacea anziché mediante il portale telematico SIGIT.
La decisione
La Commissione ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile l'appello. Ha ritenuto giuridicamente inesistente, e quindi non sanabile, la notifica effettuata tramite PEC quando il successivo deposito degli atti non sia avvenuto esclusivamente tramite SIGIT, ma con modalità cartacea. Le questioni di merito sono rimaste assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione interpretativa.
Norme richiamate
Art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Le parti notificano e depositano gli atti processuali i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni del D.M. del MEF 163/2013.
Nel regime applicabile al caso, la notifica e il deposito degli atti del processo tributario dovevano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. La notifica via PEC doveva quindi essere seguita dal deposito tramite il portale SIGIT; il deposito cartaceo non era equivalente.
D.M. MEF 23 dicembre 2013, n. 163
Disciplina le modalità telematiche del processo tributario e, in particolare, il deposito tramite il sistema informativo della giustizia tributaria. La violazione delle modalità previste per la costituzione dopo una notifica via PEC comporta, secondo la sentenza, l'inesistenza della notifica.
Cassazione civile, sentenza n. 9430/2018
Richiamata per affermare che, nel processo tributario, le notifiche via PEC sono soggette alla disciplina dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 e del D.M. MEF n. 163/2013 e che, fuori dai casi e dalle modalità consentite, la notificazione è giuridicamente inesistente e non sanabile.
Cassazione civile, sentenza n. 18321/2017
Richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi secondo cui l'inosservanza delle modalità telematiche prescritte per il processo tributario può determinare l'inesistenza della notifica dell'atto processuale.
Massime di principio
- Quando un atto del processo tributario viene notificato tramite PEC, occorre verificare attentamente le modalità e i termini per il successivo deposito: il deposito cartaceo può non essere idoneo a perfezionare la costituzione in giudizio.
- Nel regime telematico applicabile, notifica e deposito costituiscono adempimenti distinti ma collegati: l'uso corretto della PEC non sostituisce il deposito telematico tramite il sistema previsto.
- La violazione delle modalità essenziali di notifica o deposito può essere qualificata come inesistenza, con conseguenze più gravi rispetto alla semplice nullità, poiché non necessariamente sanabile.
- Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, il giudice può dichiarare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello per irregolarità nella notifica o nella costituzione in giudizio.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e depositare nel fascicolo telematico le ricevute PEC, gli atti notificati, la nota di iscrizione o trasmissione e tutti gli allegati richiesti dal sistema.
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