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Sentenza

Sentenza n. 1237/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione cautelare: a) del provvedimento del 26 agosto 2025, prot. n. 20250068138, con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, ha negato l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica, sulla istanza di progetto per la realizzazione di impianto serricolo; b) di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compreso il preavviso di parere contrario, della medesima Soprintendenza, in data 17 luglio 2025, prot. n. 20250056147.

Giustizia amministrativa202502400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto serricolo e preavviso di parere contrario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente intervento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un impianto serricolo destinato alla coltivazione di ortofrutta biologica, da realizzare in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel livello di tutela 2 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato né motivato sulle osservazioni presentate il 12 agosto 2025, dopo il termine di dieci giorni indicato nel preavviso ma prima dell’adozione del provvedimento definitivo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico, sostenendo che tale disciplina non vieta la realizzazione di serre, nonché il contrasto con il Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli, che ammetterebbe tali impianti con gli opportuni adattamenti a tutela del vincolo. Sono stati dedotti anche vizi di istruttoria e motivazione, per l’omessa valutazione delle caratteristiche concrete dell’intervento e delle misure di mitigazione progettate. Infine, il ricorrente ha richiamato un precedente provvedimento favorevole della stessa Soprintendenza, relativo alla realizzazione di serre multitunnel, stradelle interpoderali e opere di sistemazione del terreno in un’area ricadente nel medesimo paesaggio locale e nel medesimo sotto-paesaggio 9c, nonché la preesistenza di un impianto serricolo sui terreni interessati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che, nei procedimenti caratterizzati da discrezionalità amministrativa o tecnica, la mancata valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 costituisca un vizio invalidante, non sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, della stessa legge. Il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni è ordinatorio: l’Amministrazione deve esaminare anche le osservazioni tardive, purché pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale e non quando l’istruttoria sia ormai conclusa e l’atto sia in fase di formalizzazione. Nel caso concreto, le osservazioni erano state presentate prima del diniego e il provvedimento non ne recava alcuna valutazione; l’Amministrazione, inoltre, non aveva fornito prova che esse fossero pervenute quando il provvedimento era già alla firma. Il Collegio ha ravvisato anche un autonomo difetto di motivazione. Il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere fondato su una valutazione puntuale del rapporto tra intervento, caratteristiche concrete del manufatto, misure di mitigazione e specifici valori paesaggistici tutelati; non è sufficiente un generico richiamo al vincolo o agli obiettivi di tutela. Il diniego si era limitato a considerazioni generali sull’impatto degli impianti serricoli e delle relative infrastrutture, senza esaminare in dettaglio il progetto e le mitigazioni proposte. La carenza motivazionale risultava ulteriormente rilevante alla luce del precedente parere favorevole della stessa Soprintendenza concernente un intervento analogo nel medesimo paesaggio locale e sotto-paesaggio 9c. L’Amministrazione è stata quindi tenuta a riesaminare l’istanza, considerando le osservazioni del privato e le precedenti determinazioni assunte per il medesimo contesto paesaggistico. Le spese di lite, liquidate in euro 3.600, oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento paesaggistico deve essere adeguatamente motivato, rendendo comprensibili le ragioni della decisione e la valutazione degli elementi rilevanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    Il termine per presentare osservazioni è ordinatorio. Le osservazioni devono essere valutate anche se tardive, purché pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale e quando l’istruttoria non sia già sostanzialmente conclusa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Per i provvedimenti a carattere discrezionale, la mancata valutazione e motivazione sulle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis costituisce vizio invalidante e non beneficia della sanatoria prevista dall’articolo.

  • art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa

    La disciplina degli obiettivi e degli indirizzi paesaggistici del contesto 9c deve essere applicata mediante una valutazione concreta della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici dell’area; il giudice non ha deciso in via definitiva che la norma consenta l’impianto, ma ha ritenuto insufficiente il diniego privo di un esame puntuale del progetto.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica comporta la verifica della compatibilità dell’intervento progettato con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi discrezionali, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 derivante dalla mancata valutazione delle osservazioni del privato e dalla mancata motivazione sul loro eventuale mancato accoglimento costituisce un vizio invalidante e non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge.
  • Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per presentare osservazioni ha natura ordinatoria; l’Amministrazione deve esaminare le osservazioni tardive se ricevute prima dell’adozione del provvedimento finale, salvo che siano pervenute quando l’istruttoria sia già conclusa e l’atto sia in fase di formale adozione.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve esplicitare, con motivazione ampia e circostanziata, il rapporto tra le caratteristiche concrete dell’intervento, le opere di mitigazione proposte e gli specifici valori paesaggistici tutelati nel contesto interessato; non è sufficiente un generico richiamo all’esistenza del vincolo o agli obiettivi di tutela.
  • Quando l’Amministrazione si discosta da una precedente determinazione favorevole relativa a un intervento analogo nel medesimo contesto paesaggistico, deve fornire una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della diversa valutazione e deve considerare tale precedente nell’istruttoria sulla nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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