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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34412/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di simulazione, respinta in primo grado, e dalla successiva domanda revocatoria accolta dal Tribunale con riferimento a un atto di compravendita immobiliare del 29 novembre 2004, con cui la ricorrente aveva acquistato un immobile da alcuni venditori. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il gravame perché la costituzione dell'appellante era avvenuta mediante deposito della sola copia dell'atto di citazione in appello (cd. velina), priva dell'originale ritualmente depositato e della prova formale della notifica alle controparti. La ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c., sostenendo che il controllo di procedibilità dovesse avvenire nella prima udienza e che, in tale sede, la verifica della conformità della velina all'originale avrebbe sanato la nullità; inoltre lamentava che, in caso di irregolarità, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare la costituzione. Ha anche sostenuto che la costituzione dell'appellata Banca di Credito Popolare e la mancata contestazione della conformità avrebbero impedito la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la costituzione dell'appellante con la sola velina integra una nullità e non l'improcedibilità, ma tale nullità è sanabile solo entro l'udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c. mediante deposito dell'originale oppure per effetto della costituzione dell'appellato che non contesti la conformità, purché dagli atti risulti la prova della notifica ai fini del termine ex art. 347 c.p.c. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che l'originale non era stato ritualmente prodotto né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico, che non vi era traccia di un deposito in udienza e che mancava la prova della notifica dell'appello. Ha inoltre escluso che il giudice d'appello avesse un obbligo di sollecitare la regolarizzazione, trattandosi al più di una facoltà, e ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione della conformità o la precedente declaratoria di contumacia delle appellate. Le spese non sono state liquidate per mancata difesa degli intimati; è stato poi dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    serve a verificare il rispetto del termine per la proposizione dell'appello; senza prova della notifica dell'atto non è possibile controllarne il rispetto

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    la costituzione con la sola copia dell'atto non determina improcedibilità automatica, ma nullità della costituzione

  • art. 165 c.p.c.

    impone il deposito dell'originale dell'atto; la sua inosservanza integra una nullità sanabile nei limiti indicati dalle Sezioni Unite

  • art. 350, comma 2, c.p.c.

    individua l'udienza entro cui la nullità della costituzione può essere sanata

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    disciplina le modalità formali di produzione e affoliazione degli atti; la mancata osservanza esclude la rituale produzione del documento

  • art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012

    dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti non prodotti in sede di costituzione deve avvenire con modalità telematiche anche in appello

  • art. 44, comma 2, lett. c), d.l. n. 90/2014

    ha modificato la disciplina del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione

  • art. 101 c.p.c.

    l'obbligo di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non si estende alle questioni esclusivamente processuali come la procedibilità dell'appello

  • art. 175 c.p.c.

    impone al giudice di dirigere il processo evitando attività inutili e dilatorie

  • art. 127 c.p.c.

    consente di governare il procedimento in funzione della sollecita definizione della causa

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo e della parità delle parti

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale garanzia di difesa e di effettività del contraddittorio

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati a sostegno del principio di ragionevole durata e di effettività della tutela processuale

  • art. 153 c.p.c.

    previsto come possibile base per una remissione in termini per regolarizzare la costituzione nulla

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato ratione temporis come ulteriore possibile base per la remissione in termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La costituzione dell'appellante con la sola copia dell'atto di citazione in appello, in luogo dell'originale, non comporta improcedibilità automatica del gravame, ma integra una nullità processuale per inosservanza delle forme di deposito.
  • La nullità della costituzione in appello può essere sanata solo entro l'udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c. mediante deposito rituale dell'originale oppure per effetto della costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale, sempre che risulti dagli atti la prova della notifica ai fini del termine di appello.
  • In mancanza di prova formale del deposito rituale e della notifica dell'atto, il giudice può e deve dichiarare improcedibile l'appello, non essendo sufficiente la mera presenza materiale del documento nel fascicolo se non risulta prodotta secondo le forme prescritte.
  • Il giudice di appello non ha un obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. su questioni esclusivamente processuali quali la verifica della regolare costituzione dell'appellante; al più può assegnare un termine per la regolarizzazione, ma la mancata assegnazione non è di per sé censurabile.
  • La mancata contestazione della conformità della copia all'originale non sana il vizio quando manchi la prova della notifica e non sia possibile verificare il rispetto del termine di proposizione dell'impugnazione.
  • L'ordinanza o provvedimento che dichiari la contumacia per errore non impedisce al giudice di successivamente rilevare l'improcedibilità o la nullità della costituzione, essendo il provvedimento revocabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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