Sentenza n. 786/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 801/2023 del 22 dicembre 2023, discusso nella seduta di prosecuzione del 29 dicembre 2023, della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) delle Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale, istituita presso l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, rilasciato in sede di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “AIDONE 1”, con annessa attività di coltivazione, da 29.998,4 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN), proposto dalla società ricorrente; - della nota prot. n. 2561 del 12 giugno 2023, prot. DRA n. 47172 del 22 giugno 2023, recante il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, in quanto posto ad unica motivazione del su citato parere della CTS e divenuto lesivo poiché interpretato come vincolante da tale ultimo Ente competente in materia ambientale; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto reso dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con atto prot. D.R.A. n. 883 del 8 gennaio 2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2024: - del D.A. n. 188/GAB del 14 giugno 2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – A.R.T.A., recante giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 152/2006 per il progetto di “Realizzazione di un di un impianto agro fotovoltaico denominato “Aidone 1” con annessa coltivazione di potenza pari a 30 MW, da realizzarsi nel Comune di Aidone (EN)”, e delle relative opere per la connessione alla RTN, proposto dalla Società FAMILY ENERGY SRL, con sede legale in Catania (CT), Corso Italia, n. 244; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere istruttorio conclusivo della CTS e decreto assessoriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto agro-fotovoltaico, oltre al parere della Soprintendenza posto a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica e, con motivi aggiunti, il decreto assessoriale di diniego della VIA relativo a un impianto agro-fotovoltaico di circa 30 MW nel territorio di Aidone. Ha dedotto violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 42/2004, violazione delle regole sulla conferenza di servizi e sul procedimento PAUR, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità. In particolare, ha contestato che il parere della Soprintendenza, fondato sul rinvenimento di frammenti archeologici e sull'attribuzione di un rischio archeologico medio-alto per una parte dell'area e medio-basso per un'altra, fosse stato considerato automaticamente preclusivo della VIA. Secondo la ricorrente, l'art. 26, comma 2, del d.lgs. 42/2004 riguarda i beni culturali e presuppone l'assoluta incompatibilità del progetto con le esigenze di tutela, condizioni non ravvisabili nel caso concreto, concernente prevalentemente un'area soggetta a vincolo paesaggistico e una potenziale, non accertata, valenza archeologica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando il parere istruttorio conclusivo, il decreto assessoriale di diniego della VIA e gli ulteriori atti impugnati per quanto di interesse. Il giudice ha ritenuto che l'effetto preclusivo assoluto previsto dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. 42/2004 operi soltanto quando ricorrano congiuntamente due condizioni: la necessità di tutelare beni culturali, non semplici aree sottoposte a vincolo paesaggistico, e l'assoluta impossibilità di conciliare tale tutela con il progetto. Nessuna delle due condizioni risultava provata: la fattispecie riguardava aree paesaggisticamente vincolate e una potenziale valenza archeologica, mentre il parere della CTS era per il resto ampiamente positivo e non motivava l'assoluta inconciliabilità dell'intervento. La CTS e l'amministrazione si erano limitate a recepire la supposta valenza ostativa del parere della Soprintendenza, senza valutare la compatibilità del progetto mediante prescrizioni, precauzioni e cautele né procedere a una puntuale comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione non esplicitava l'assoluta incompatibilità del progetto con le esigenze di tutela né la comparazione degli interessi.
art. 3 l.r. Sicilia n. 7/2019
Recepisce nell'ordinamento regionale siciliano l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 26, comma 2, d.lgs. 42/2004
Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
L'effetto preclusivo assoluto richiede congiuntamente che siano coinvolte esigenze di tutela di beni culturali e che il progetto sia assolutamente inconciliabile con tali esigenze; non opera automaticamente per aree sottoposte a vincolo paesaggistico o in presenza di una mera potenziale valenza archeologica.
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004
È richiamato quale possibile ambito di qualificazione della potenziale valenza archeologica dell'area, senza che da ciò derivi automaticamente l'incompatibilità assoluta del progetto.
artt. 12 e 152 d.lgs. 42/2004
Impongono di considerare, nell'esercizio della tutela, la possibilità di prescrizioni, precauzioni e cautele idonee a rendere compatibile l'intervento con le esigenze di protezione.
artt. 14 e ss. l. 241/1990
Sono richiamati con riguardo alle regole della conferenza di servizi e alla necessità di una corretta composizione degli interessi nel procedimento.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina la VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale, nel quale le valutazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere correttamente coordinate.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del giudizio di compatibilità ambientale impugnato.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato ai fini del rimborso delle spese forfettarie riconosciute alla parte vittoriosa.
Massime di principio
- L'effetto automaticamente preclusivo della valutazione negativa previsto dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. 42/2004 opera soltanto quando ricorrano congiuntamente esigenze di tutela di beni culturali e l'assoluta impossibilità di conciliare tali esigenze con il progetto; non è sufficiente il coinvolgimento di aree soggette a vincolo paesaggistico o la mera potenziale presenza di interesse archeologico.
- Un parere della Soprintendenza non può essere considerato automaticamente ostativo alla VIA quando non accerti l'assoluta incompatibilità dell'intervento con beni culturali tutelati. L'amministrazione procedente deve valutare se la compatibilità possa essere assicurata mediante prescrizioni, precauzioni o cautele.
- Il diniego di compatibilità ambientale è illegittimo se si limita a recepire la valenza ostativa attribuita a un parere soprintendentizio, senza un'autonoma istruttoria sulla concreta incidenza del progetto e senza una motivazione specifica sull'impossibilità di renderlo compatibile con le esigenze di tutela.
- Nel procedimento di VIA, quando non ricorre un'ipotesi di incompatibilità assoluta, l'amministrazione deve esplicitare la ponderazione tra gli interessi pubblici di tutela culturale e ambientale, da un lato, e l'interesse privato alla realizzazione dell'intervento, dall'altro.
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