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Ordinanza

Ordinanza n. 514/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento inviato a mezzo PEC della Direzione Generale per il Reclutamento del Personale Militare (Protocollo n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 28 ottobre 2025), con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale e la decadenza dall'ammissione al 14° corso A.U.F.P.; 2. del bando con cui veniva indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 80 (ottanta) Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito relativi alla mancata presentazione del ricorrente; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO: del diritto del ricorrente ad essere riammesso al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito, previa fissazione di una nuova data di convocazione; E PER LA CONDANNA: In via principale, all'ammissione del ricorrente alla frequenza del corso, anche mediante sessioni di recupero; In via subordinata, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la perdita di chance lavorativa e curriculare, qualora la reintegrazione in forma specifica non fosse più materialmente possibile.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e di decadenza dall'ammissione al 14° corso A.U.F.P. dell'Esercito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale e dichiarato decaduto dall'ammissione al 14° corso A.U.F.P., nonché il bando e gli atti presupposti, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva alla frequenza del corso. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di essersi presentato presso la sede del corso il 18 ottobre 2025, termine entro il quale, secondo l'avviso amministrativo, sarebbe stata possibile una presentazione successiva alla data di convocazione in caso di proroga. La convocazione originaria era fissata al 13 ottobre 2025, poi prorogata al 17 ottobre 2025; la mancata presentazione a quest'ultima data aveva condotto all'adozione del provvedimento di esclusione del 28 ottobre 2025. Il ricorrente aveva inoltre chiesto, in via principale, la riammissione al corso, anche mediante sessioni di recupero, e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa e curriculare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, considerando lo stato avanzato del corso, iniziato il 13 ottobre 2025 e avente durata complessiva di circa dodici settimane. Inoltre, dalla documentazione disponibile non risultava dimostrata la circostanza decisiva della presentazione del ricorrente presso la sede del corso il 18 ottobre 2025, ossia entro il termine indicato per l'eventuale presentazione successiva alla convocazione. Non sussistendo quindi i presupposti dell'art. 55 c.p.a., la misura cautelare richiesta non è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il pericolo di un danno grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso in ragione dell'avanzato svolgimento del corso e della mancata dimostrazione della tempestiva presentazione del candidato.

  • art. 16, comma 1, del bando concorsuale

    La durata del corso, individuata in circa dodici settimane, è stata considerata dal giudice per valutare lo stato di avanzamento dell'attività formativa e l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare per l'ammissione con riserva a un corso di formazione non può essere concessa quando, in relazione allo stato di avanzamento e alla durata residua del corso, non sia dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dal diniego immediato della misura.
  • Ai fini della tutela cautelare, la parte che invochi la tempestiva presentazione presso la sede di un corso o di una procedura selettiva deve fornire adeguata dimostrazione documentale della circostanza, quando essa costituisca il presupposto della pretesa riammissione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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