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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia del 20.11.2025 (prot. n. -OMISSIS-/AreaI/AM-White List,); - dell’avviso di avvio del procedimento, del 17.07.2025, prot. n. -OMISSIS-/AreaI/AM-White List, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 07.08.1990 n. 241, della Prefettura di Reggio Emilia, con il preavviso di rigetto della richiesta di iscrizione alla White List; - dei verbali delle riunioni dei gruppi interforze costituiti con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-/AreaI del 20.11.2009; - di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella White List, unitamente agli atti del relativo procedimento e ai verbali del Gruppo Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il diniego di iscrizione nella White List adottato dalla Prefettura di Reggio Emilia il 20 novembre 2025, nonché l'avviso di avvio del procedimento con preavviso di rigetto e gli atti istruttori del Gruppo Interforze, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure riferite, in sostanza, all'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione prefettizia, alla valutazione degli elementi indicativi della permeabilità dell'impresa alle logiche della criminalità organizzata e alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. Ha considerato il diniego prima facie sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente, anche con riferimento agli accertamenti e alle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze. Gli elementi concernenti i profili personali dei soci, i loro rapporti con soggetti contigui alla criminalità di matrice ’ndranghetista e le cointeressenze economiche della società devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Il giudice ha inoltre ribadito che il giudizio di permeabilità mafiosa non richiede né la prova dell'occupazione mafiosa dell'azienda né l'accertamento di responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento criminale dell'attività d'impresa. È stata ritenuta non irragionevole anche la conclusione prefettizia sull'insussistenza di una situazione di agevolazione occasionale idonea a giustificare le misure di prevenzione collaborativa. Nel bilanciamento cautelare è stata ritenuta prevalente l'esigenza statale di tutela della legalità dall'infiltrazione della criminalità organizzata. L'istanza cautelare è stata pertanto rigettata; le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata rigettata per l'assenza di una favorevole delibazione dei presupposti cautelari.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede misure amministrative di prevenzione collaborativa per situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione prefettizia di insussistenza dei relativi presupposti.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Richiamati quale base normativa dell'avviso di avvio del procedimento prefettizio impugnato; l'ordinanza non accerta specifiche violazioni partecipative.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini del giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa non è necessario dimostrare l'avvenuta occupazione mafiosa dell'azienda né accertare responsabilità penali a carico dei titolari dell'impresa; è sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell'attività economica da parte della criminalità organizzata.
  • Gli elementi indiziari relativi ai profili personali dei soci, ai rapporti con soggetti contigui alla criminalità organizzata e alle cointeressenze economiche della società devono essere apprezzati in modo unitario e complessivo, non mediante una valutazione atomistica dei singoli dati.
  • In sede cautelare, il diniego di iscrizione nella White List può essere ritenuto adeguatamente istruito e motivato quando dia conto degli accertamenti e delle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze posti a fondamento del giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.
  • Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; è legittimo negarle quando la valutazione prefettizia sull'insussistenza di tale situazione non risulti irragionevole.
  • Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse dell'impresa all'iscrizione nella White List e l'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica, può prevalere l'esigenza statale di tutela della legalità.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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