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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16233/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per calunnia ex art. 368 c.p., deducendo una violazione di legge in punto di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. In sostanza, contestava che fosse stato correttamente affermato il dolo, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato il materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo, così formulato, mirava in realtà a una nuova valutazione delle fonti di prova e non individuava specifici travisamenti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva ritenuto dimostrata la consapevolezza della falsità di quanto denunciato. La parte civile ha depositato memoria e ha chiesto la liquidazione delle spese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal difensore della parte civile, perché la Corte ha ritenuto che la sola memoria depositata in un procedimento già rilevato come inammissibile non integri l'attività difensiva necessaria a fondare il diritto alle spese.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Il reato contestato e confermato nei gradi di merito è la calunnia; nel caso concreto la motivazione di appello aveva ritenuto sussistente la consapevolezza della falsità dell'accusa formulata dalla denunciante.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione di legge sull'elemento soggettivo, una censura che in realtà richieda una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che si alleghi uno specifico travisamento della prova.
  • Il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti, è inidoneo a superare il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • La liquidazione delle spese in favore della parte civile presuppone un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela di interessi civili risarcitori; una memoria depositata in un procedimento definito in limine per inammissibilità non è sufficiente, da sola, a integrare tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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