Sentenza n. 3708/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 29 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la relativa richiesta, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse la piena soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione di una domanda amministrativa può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata quando l’oggetto del ricorso sia l’attivazione del relativo procedimento.
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’accertamento dell’obbligo di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia rispetto alla proposizione del ricorso e dall’attivazione dell’amministrazione in tempi ragionevoli, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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