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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17201/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori, per il saldo di rapporti bancari e di un finanziamento. In primo grado il decreto fu revocato e il credito fu rideterminato sulla base di una consulenza tecnica, con esclusione degli interessi ritenuti non dovuti in alcuni periodi; la condanna residua fu pronunciata anche nei confronti dei fideiussori nei limiti delle garanzie prestate. La corte d'appello confermò la decisione. Il fideiussore ricorrente per cassazione dedusse sette motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita lacunosità dell'istruttoria e insufficienza della consulenza tecnica, chiedendo nuova o integrativa CTU; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova, sostenendo di avere allegato e richiamato i contratti bancari e che la banca non avesse contestato adeguatamente; 3) violazione di norme su interessi, clausole bancarie e tutela consumeristica (artt. 1341, 1815 c.c., 118 TUB, artt. 33 e 36 cod. consumo), per mancato esame delle clausole contrattuali e dell'illegittimità di modifiche unilaterali dei tassi; 4) violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c., 115 c.p.c. e art. 55 l.fall., assumendo l'estinzione della fideiussione per mancata insinuazione al passivo dopo il fallimento del debitore principale; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alle risultanze della CTU; 6) errata applicazione della disciplina consumeristica, contestando l'idea che la natura non consumeristica del debitore principale si estendesse automaticamente al fideiussore; 7) violazione degli artt. 103 e 299 c.p.c. sulla interruzione del processo, sostenendo che l'evento interruttivo del giudizio relativo al debitore principale dovesse propagarsi anche ai fideiussori nel processo riunito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi a valutazione delle prove, onere della prova, mancato esame di documenti e omesso esame di fatti, rilevando in particolare la genericità delle doglianze, la mancanza di autosufficienza e il fatto che molte censure miravano solo a ottenere una rivalutazione del merito. Ha però precisato, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, che la qualità di consumatore del fideiussore non dipende automaticamente da quella del debitore principale: occorre verificare in concreto se la persona fisica abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale e senza collegamenti funzionali con la società garantita. Nonostante tale correzione, il motivo è stato comunque respinto perché il ricorrente non ha indicato quali clausole del contratto di fideiussione dovessero essere assoggettate alla disciplina consumeristica né ha allegato elementi concreti sulla propria qualità di consumatore. È stato infine confermato che, in caso di litisconsorzio facoltativo e domande scindibili, l'interruzione del processo colpisce solo la posizione della parte interessata dall'evento interruttivo e non si estende automaticamente alle altre posizioni processuali autonome. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o esercita poteri istruttori oltre i limiti consentiti; non se si lamenta una mera valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o tratta come prove legali elementi invece liberamente valutabili; non per contestare il prudente apprezzamento delle prove

  • art. 2697 c.c.

    il vizio riguarda solo l'erronea attribuzione dell'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non l'erronea valutazione dell'esito della prova

  • art. 1341 c.c.

    richiamato nella doglianza sulle clausole contrattuali bancarie e sulla loro asserita vessatorietà

  • art. 1815 c.c.

    richiamato nella doglianza sulle clausole e sugli interessi

  • art. 118 TUB

    richiamato quale norma sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali bancarie; la Corte rileva che la relativa questione non risultava trattata nei gradi di merito

  • art. 33 cod. consumo

    richiamato per la tutela contro clausole abusive nei contratti del consumatore

  • art. 36 cod. consumo

    richiamato per la nullità delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore

  • art. 1955 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di effetti della condotta del creditore sulla fideiussione

  • art. 1957 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di decadenza del creditore e sorte della garanzia fideiussoria

  • art. 55 l.fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del fallimento del debitore principale e alla mancata insinuazione al passivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è limitato a un fatto storico, decisivo e controverso; non riguarda questioni, argomentazioni o risultanze della CTU

  • art. 360-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili censure che non superano il controllo di ammissibilità in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato in tema di litisconsorzio facoltativo e scindibilità delle cause riunite

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interruzione del processo

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nella giurisprudenza citata sull'onere di riassunzione dopo l'interruzione

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato ratione temporis per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 43 l.fall.

    richiamato per affermare che l'effetto interruttivo riguarda solo la posizione della parte colpita dall'evento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il merito della valutazione probatoria: il vizio di legge sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
  • L'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se l'onere della prova è stato posto a carico di una parte diversa da quella legalmente gravata; se il giudice ritiene la prova assolta o non assolta in modo non condivisibile, la doglianza attiene alla valutazione del materiale istruttorio e non al riparto dell'onere probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: non sono ammissibili censure generiche che richiamano documenti o clausole senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicare dove e come siano stati dedotti nei gradi di merito.
  • L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non è utilizzabile per contestare la CTU, le argomentazioni peritali o la diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La qualità di consumatore del fideiussore persona fisica non si presume per effetto automatico della qualità professionale o imprenditoriale del debitore principale: va verificato in concreto se la garanzia sia stata prestata per scopi estranei all'attività professionale e senza collegamenti funzionali con la società garantita.
  • Nel litisconsorzio facoltativo e nelle cause scindibili riunite o trattate unitariamente, l'evento interruttivo colpisce solo il procedimento in cui è parte il soggetto interessato dall'evento; gli altri rapporti processuali autonomi non si arrestano automaticamente.
  • Nei giudizi con domande autonome ma riunite, l'interruzione è funzionale alla tutela della parte colpita dall'evento e non si estende a soggetti diversi che non abbiano perso la capacità di stare in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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