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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36953/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (15/04/2022) che aveva confermato la condanna anche agli effetti civili di Antonio Lombardi per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in qualità di amministratore della "Services Integrated Engineering S.I.E. s.r.l.". Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova per omesso o inadeguato esame della relazione e della testimonianza del consulente di parte (dott. Morante), contestava la valutazione delle prove documentali e testimoniali circa la consistenza e la ubicazione dei beni della società fallita (sosteneva che fossero stati indicati alla curatrice tramite elenco affidabile e che alcuni cespiti fossero obsoleti/non funzionanti), e censurava la valutazione del coefficiente soggettivo (dolo) sia per la bancarotta distrattiva sia per quella documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specificamente e inequivocabilmente travisamenti decisivi della prova ma abbia soltanto richiesto un nuovo apprezzamento delle prove, pratica non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la legittimità delle argomentazioni della Corte d'appello secondo cui l'elenco informale consegnato dall'imputato non era verificabile in assenza dei libri dei cespiti e degli inventari, e che le verifiche svolte non hanno consentito di rinvenire tutti i beni indicati, giustificando la conclusione di distrazione e il dolo nella bancarotta documentale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non è stata disposta la rifusione delle spese alla parte civile perché questa non ha svolto attività difensiva utile e concreta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    La norma è stata applicata per irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso; la determinazione della somma è stata svolta equitativamente dal Collegio in considerazione delle ragioni d'inammissibilità

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come modifica dell'art. 616 c.p.p.

    Richiamata per spiegare la base normativa della sanzione pecuniaria applicata in caso di ricorso inammissibile

  • Corte cost. 13/6/2000, n. 186

    citata in relazione alla determinazione della responsabilità/colpa nella fissazione della somma dovuta

    Usata a supporto del principio secondo cui la somma equitativamente determinata può tener conto della colpa della parte nella determinazione della causa dell'inammissibilità

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    richiamata sul punto della liquidazione delle spese processuali della parte civile in giudizio camerale

    Interpretazione secondo cui, anche nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alle spese solo se ha effettivamente svolto un'attività utile (anche tramite memorie) diretta a contrastare l'avversa pretesa

  • Giurisprudenza sulla nozione di "travisamento della prova"

    più sentenze indicate a supporto (es. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010)

    Il principio richiamato è che il travisamento della prova deve consistere nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione di una valutazione decisiva e deve essere indicato in modo specifico e inequivoco; altrimenti il motivo è inammissibile

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso un generale riesame delle prove: il ricorrente deve indicare specificamente e inequivocabilmente il travisamento o l'omissione della prova decisiva per la decisione
  • Le censure basate su valutazioni alternative delle stesse prove (richieste di rivalutazione) sono tipicamente inammissibili perché esulano dal sindacato di legittimità
  • L'assenza dei libri obbligatori (es. libro dei cespiti, libro inventari) può legittimamente essere interpretata dal giudice come elemento probatorio favorevole all'accertamento di condotte distrattive/occultamento di cespiti
  • I motivi formulati in termini generici o assertivi, senza spiegare in che modo concreto gli atti istruttori contraddicono le conclusioni dei giudici di merito, sono inammissibili
  • La parte che propone ricorso per cassazione può essere condannata al pagamento di somme e delle spese in caso di ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.); la parte civile ottiene le spese di cassazione solo se dimostra di aver fornito un contributo utile alla decisione, anche tramite memorie scritte

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