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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 856/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorrente contestava la motivazione dei giudici di merito sostenendo che: il prezzo di vendita degli immobili era congruo; l'operazione aveva consentito a CO.GE.CA. s.r.l. di estinguere debiti bancari; la consulenza del P.M. e i criteri adottati (principalmente il tasso di redditività e parametri di mercato) non tenevano conto delle specificità dell'immobile, che lo rendevano appetibile solo per CO.GE.CA.; l'appartenenza a un medesimo gruppo familiare e imprenditoriale giustificava un tentativo di salvataggio e non costituiva indice di volontà predatoria. Richiesta la riforma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure ripetessero argomentazioni già rigettate in appello e risultassero non specifiche e in parte meramente di fatto, senza contestare puntualmente i criteri adottati dal consulente (tasso di redditività) e i rilievi sullo squilibrio fra canone e prezzo. La Corte di merito aveva accertato che CO.GE.CA. era in grave difficoltà finanziaria e che l'operazione aveva favorito gli interessi degli imputati a danno dei creditori, con canone annuo sovrastimato (150.000 euro) e recupero rapido dell'investimento di 730.000 euro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina la possibile rinuncia alla discussione orale e l'utilizzo della requisitoria scritta nel procedimento; qui le parti non hanno chiesto discussione orale e il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta

  • disposizioni sull'adozione del rito e limiti dell'impugnazione, art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito delle censure in cassazione avverso sentenze pronunciate con riti speciali (es. abbreviato); il ricorso doveva rispettare tali limiti e formulare censure specifiche

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15

    Proroga, quanto alla disciplina processuale emergenziale, di disposizioni che incidono sulle forme di trattazione e sulle modalità di svolgimento dei processi; citato rispetto alla proroga della disciplina che permette requisitoria scritta

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere specifiche e motivatamente collegate alle ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di argomenti già esaminati dai giudici di merito è insufficiente ed espone all'inammissibilità
  • Le deduzioni di fatto (es. caratteristiche particolari dell'immobile) devono essere dimostrate o comunque assistite da argomentazione precisa; affermazioni apodittiche non valgono a invertire la valutazione di merito
  • Per criticare la consulenza tecnica della parte pubblica occorre indicare con precisione i vizi metodologici o i dati oggettivi errati; un generico richiamo alla specificità degli immobili non è idoneo a scalfire una valutazione fondata su parametri di redditività e mercato
  • Quando il giudice di merito accerta uno squilibrio evidente tra prezzo di vendita e canone di locazione, nonché lo stato di decozione del debitore, può ritenere comprovata la prevalenza degli interessi degli amministratori rispetto a quelli dei creditori, e questa valutazione difficilmente è sindacabile in cassazione senza elementi nuovi
  • La rinuncia alla discussione orale e l'utilizzo della requisitoria scritta sono procedimentalmente validi; l'assenza di discussione orale non pregiudica il diritto di impugnare ove l'impugnazione rispetti i requisiti di specificità
  • La Cassazione può condannare per spese processuali e comminare somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto inammissibile a causa di colpa nella determinazione dell'impugnazione

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