Corte di giustizia, Sentenza C-668/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 gennaio 2026. — Duygu Eliz Erkut contro Fondazione Teatro alla Scala di Milano. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche – Lavoratrice assunta sulla base di una successione di contratti a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che non consente la conversione del contratto di lavoro ma prevede in particolare il risarcimento del danno subito. — Causa C-668/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime speciale italiano applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche, che esclude la conversione automatica dei contratti a termine abusivamente reiterati. Ha dichiarato irricevibile la questione relativa alla clausola 4, perché il caso riguardava una disparità tra categorie di lavoratori a termine e non tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili. Sul merito ha ritenuto che la clausola 5 non imponga in sé la conversione, ma esiga misure effettive e dissuasive alternative, da verificare dal giudice nazionale. Il risarcimento del danno e la responsabilità dei dirigenti possono essere sufficienti solo se garantiscono una sanzione realmente efficace dell’abuso.
Rinvio pregiudiziale sul contrasto tra il regime italiano speciale delle fondazioni lirico-sinfoniche e la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in materia di sanzione dell’abuso di contratti a termine senza conversione automatica.
La questione giuridica
Se le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla Corte di cassazione, che esclude per le fondazioni lirico-sinfoniche l’applicazione delle regole generali sulla conversione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato e sostituisce tale rimedio con il solo risarcimento del danno, eventualmente agevolato da presunzioni, e con la responsabilità dei dirigenti in caso di dolo o colpa grave.
Principio di diritto
La clausola 5 dell’accordo quadro non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale speciale che esclude nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, purché l’ordinamento nazionale preveda un’altra misura effettiva e sufficientemente dissuasiva per sanzionare l’abuso; nel caso di specie, il risarcimento del danno con prova presuntiva e la possibile responsabilità dei dirigenti possono essere conformi al diritto UE solo se, valutati dal giudice nazionale, consentono una sanzione effettiva dell’abuso. La clausola 4 non è applicabile a differenze di trattamento tra diverse categorie di lavoratori a tempo determinato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausole 4 e 5
- Articolo 2 della direttiva 1999/70/CE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
Rinvio pregiudiziale su contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche
La Corte di giustizia, Decima Sezione, ha pronunciato una sentenza su rinvio del Tribunale di Milano relativa alla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE del regime italiano speciale applicabile ai contratti di lavoro a termine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. La controversia opponeva una ballerina alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, a fronte di una successione di rapporti di lavoro conclusi tra il 2016 e il 2019.
Fatti e procedimento principale
La lavoratrice aveva prestato attività dapprima con un contratto subordinato a termine come allieva e, successivamente, con una serie di contratti in successione in qualità di lavoratore autonomo. Dinanzi al Tribunale di Milano chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la riammissione in servizio, sostenendo che la reiterazione dei contratti fosse abusiva. Il giudice del rinvio ricordava che, dopo la sentenza Sciotto, il legislatore italiano e la giurisprudenza di legittimità avevano modificato l’assetto applicativo: la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 5542/2023 e 5556/2023, aveva escluso la conversione in tempo indeterminato quale sanzione dell’abuso nel settore, valorizzando invece un regime di risarcimento del danno e di responsabilità dei dirigenti.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama l’articolo 2 della direttiva 1999/70/CE e le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La clausola 4 riguarda il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; la clausola 5 impone agli Stati membri di introdurre misure di prevenzione e contrasto degli abusi derivanti da contratti a termine successivi.
Normativa italiana rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato, in particolare:
- il decreto-legge n. 64/2010, che escludeva l’applicazione del regime generale dei contratti a termine alle fondazioni lirico-sinfoniche;
- il decreto-legge n. 91/2013, che prevedeva che l’assunzione a tempo indeterminato nelle fondazioni lirico-sinfoniche avvenisse solo tramite procedure selettive pubbliche;
- il decreto legislativo n. 81/2015 e la sua successiva modifica, con le norme generali su durata, proroghe e conversione del contratto a termine;
- l’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, che esclude l’applicazione degli articoli 19 e 21 al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale.
Questione pregiudiziale
Il Tribunale di Milano chiedeva se le clausole 4 e 5 ostassero a una normativa nazionale interpretata nel senso di escludere le regole comuni sulla conversione automatica del contratto a termine, prevedendo invece:
- un risarcimento del danno, con prova agevolata mediante presunzioni e con un importo minimo;
- la responsabilità dei dirigenti in caso di dolo o colpa grave.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibile la questione limitatamente alla clausola 4. Ha osservato che il giudice del rinvio non denunciava una disparità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ma una differenza tra categorie di lavoratori a termine in funzione del settore economico. Tale profilo non rientra nell’ambito della clausola 4, che tutela solo il confronto tra termine e indeterminato. La domanda è stata invece ritenuta ricevibile quanto alla clausola 5, poiché il giudice del rinvio aveva fornito elementi sufficienti sul quadro normativo e fattuale e sulla rilevanza della questione rispetto alla controversia principale.
Ragionamento della Corte sulla clausola 5
La Corte ribadisce che la clausola 5 mira a prevenire e sanzionare l’abuso nella successione di contratti a termine, ma non impone agli Stati membri una sanzione specifica, né un obbligo generale di conversione in contratto a tempo indeterminato. Gli Stati membri devono tuttavia garantire misure effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, la clausola 5 non impedisce che un settore specifico, come quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia assoggettato a un regime diverso da quello generale, in ragione delle sue particolarità.
Valutazione delle misure sanzionatorie italiane
Quanto al risarcimento del danno, la Corte osserva che un sistema che consenta al lavoratore di ottenere un’indennità minima, con possibilità di provare un danno maggiore, può essere una misura effettiva e dissuasiva, soprattutto se il lavoratore può avvalersi di presunzioni probatorie. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se, nel concreto, tale rimedio sia sufficiente a sanzionare l’abuso. Quanto alla responsabilità dei dirigenti, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la possibile chiamata in causa della responsabilità erariale dei responsabili può costituire una delle misure di prevenzione e repressione dell’abuso, ma il giudice nazionale deve verificare se abbia, da sola o insieme alle altre misure, un reale effetto dissuasivo. La Corte sottolinea anche che il carattere effettivo e dissuasivo del risarcimento dipende dalle caratteristiche concrete del sistema nazionale e che l’assenza di un massimale può rafforzarne l’efficacia.
Obbligo di interpretazione conforme
Se il giudice nazionale ritiene che le misure previste dal diritto interno non siano sufficientemente effettive, deve interpretare il diritto nazionale quanto più possibile in modo conforme alla clausola 5 e alla direttiva 1999/70/CE. La Corte ricorda tuttavia che la clausola 5 non ha effetto diretto e non può essere invocata, di per sé, per disapplicare la normativa nazionale contrastante.
Dispositivo
La Corte ha affermato che la clausola 5 non osta alla normativa nazionale speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, come interpretata dalla Corte di cassazione, purché le misure sostitutive della conversione automatica consentano di sanzionare effettivamente l’abuso. Resta compito del giudice nazionale verificare tale effettività nel caso concreto e, se necessario, procedere a un’interpretazione conforme del diritto interno.
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