Sentenza del 10/06/2022 n. 18715 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.tr. che aveva accolto il ricorso del contribuente e disposto l'integrale rimborso (90% IRPEF per gli anni 1990-1992) ritenendo che, nonostante la normativa sopravvenuta (D.L. 20/6/2017, n.91, art.16-octies e provvedimento direttoriale), l'Amministrazione fosse tenuta al pagamento integrale decretato dal giudicato. L'Agenzia ha invece sostenuto che, in presenza di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate, si applica la riduzione del 50% e le modalità di erogazione previste dalla legge e dal provvedimento direttoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che le disposizioni introdotte dal D.L. n.91/2017 (art.16-octies) e attuate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia trovano applicazione nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incidono sul diritto sostanziale al rimborso accertato in sede di cognizione. Tuttavia esse disciplinano le modalità di attuazione: il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, attivare le procedure previste (anche nominando commissario ad acta e/o emettendo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'attuazione del giudicato senza operare una falcidia sostanziale dei diritti. La sentenza della C.t.r. è stata cassata e la causa rinviata al giudice di merito per applicare i principi indicati.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma di riferimento che riconosce il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF per i contribuenti interessati dai benefici a seguito del sisma (titolo sostanziale del credito azionato dal contribuente).
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.
Stabilisce il criterio di limite delle risorse e la regola della riduzione al 50% in caso di eccedenza delle domande; disciplina modalità di erogazione dei rimborsi e non modifica il diritto sostanziale accertato dal giudice.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Introduce lo ius superveniens che conferma l'applicazione dei limiti e della riduzione al 50% nelle erogazioni di rimborsi; secondo la Corte la norma si applica in fase di esecuzione/ottemperanza anche quando il titolo sia una sentenza passata in giudicato, disciplinando la modalità di attuazione.
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 26 settembre 2017 n. 195405/2017
Prevede modalità e priorità di erogazione: applicazione della riduzione del 50% sugli importi dovuti; erogazione periodica a partire dalle istanze con data di presentazione più remota fino a concorrenza delle somme stanziate; eventuale erogazione proporzionale delle somme residue.
Stabilisce le procedure operative per l'attuazione della riduzione e per l'ordine cronologico/proporzionale delle erogazioni, da utilizzare dall'Agenzia in sede di esecuzione.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha elevato lo stanziamento complessivo a Euro 160.000.000,00 senza ripartizione annuale.
Rifinanzia e modifica il tetto delle risorse disponibili ma non elimina la disciplina che limita le modalità di erogazione; non incide sul principio che i limiti vanno valutati in fase esecutiva.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 4 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30) - ordine di pagamento in conto sospeso
Norma che consente l'emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso quando sussistono provvedimenti giurisdizionali esecutivi ma manca la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa; strumento richiamato dalla Corte come mezzo attuativo per rispettare il giudicato pur in assenza di immediata capienza.
Massime di principio
- Le norme che limitano e disciplinano i rimborsi (D.L. n.91/2017 e provvedimenti attuativi) attengono alla fase di attuazione/esecuzione del diritto e si applicano nel giudizio d'ottemperanza, non nel giudizio di cognizione che accerta il diritto sostanziale.
- L'introduzione di limiti di spesa e di una riduzione percentuale non estingue il diritto riconosciuto giudizialmente; invece, determina le modalità e i tempi di erogazione (possibile differimento, pagamento parziale, uso di procedure contabili speciali).
- Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le determinazioni e gli strumenti previsti (es. commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato nel rispetto dei vincoli di bilancio.
- L'Amministrazione resistente, per invocare la riduzione o il differimento, dovrebbe documentare l'insufficienza delle risorse (elenco/ammontare delle istanze, capienza dei capitoli) nella fase esecutiva; tale onere concernente l'attuazione è pertinente al giudizio d'ottemperanza.
- Se il giudizio di ottemperanza è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della disciplina limitativa, il giudice deve applicare le regole sopravvenute ratione temporis; viceversa, va valutata la tempistica delle istanze e del giudicato.
- Per il contribuente: ottenere la pronuncia di diritto non equivale necessariamente all'immediato incasso; in caso di insufficienza di fondi, occorre attivare il giudizio d'ottemperanza e far valere il diritto alla esecuzione secondo le procedure previste per superare l'impedimento finanziario.
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