Cassazione Penale, Sentenza n. 29499/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione sofferto in diversi istituti penitenziari, assumendo che le condizioni di carcerazione fossero state inumane e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il diniego del magistrato di sorveglianza, ritenendo, anche all'esito di integrazione istruttoria e acquisizione di documentazione D.A.P., che nei periodi e negli istituti indicati non fosse stata superata la soglia minima di gravità richiesta. Nel ricorso per cassazione il difensore lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen., 3 CEDU e 125, comma 3, c.p.p., oltre a vizio di motivazione carente e contraddittoria, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato le doglianze difensive e aveva male applicato i parametri convenzionali relativi allo spazio minimo individuale, alla libertà di movimento fuori dalla cella e alle complessive condizioni detentive; in concreto, si sosteneva che l'istruttoria avesse confermato le criticità denunciate e che, quindi, dovesse essere riconosciuto l'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso il superamento della soglia minima di gravità necessaria a integrare un trattamento inumano o degradante: il ricorrente avrebbe sempre avuto uno spazio superiore a 3 mq, salvo un breve periodo già indennizzato, le celle erano dotate di finestre, illuminazione, riscaldamento, acqua corrente e bagno separato, e vi erano adeguate attività trattamentali e possibilità di passeggio. Trattandosi di apprezzamenti di merito sorretti da motivazione congrua, essi non erano sindacabili in cassazione, che in questa materia è ammessa solo per violazione di legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
rimedio compensativo per detenzione subita in condizioni inumane o degradanti; richiede il superamento della soglia minima di gravità delle condizioni detentive.
art. 35-bis ord. pen.
rimedio inibitorio distinto da quello compensativo; non ogni lesione tutelabile con tale strumento legittima anche l'indennizzo ex art. 35-ter.
art. 3 CEDU
vieta trattamenti inumani o degradanti; la violazione rilevante è solo quella che supera la soglia minima di gravità valutata in concreto secondo le circostanze del caso.
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte valorizza la sufficienza e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
legge 4 agosto 1955, n. 848
legge di ratifica della CEDU, richiamata per l'efficacia interna dell'art. 3 CEDU.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennizzo ex art. 35-ter ord. pen., non basta allegare una generica situazione detentiva disagevole: occorre che le modalità concrete di espiazione della pena abbiano provocato un livello di afflittività tale da superare la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU.
- La verifica della violazione dell'art. 3 CEDU in materia carceraria è necessariamente complessiva e concreta: il dato dello spazio individuale in cella va valutato insieme alla durata della restrizione, alle condizioni materiali dell'istituto, alla libertà di movimento fuori dalla cella e alle attività trattamentali disponibili.
- La presunzione di violazione derivante dallo spazio inferiore a 3 mq può essere superata da fattori compensativi concreti, quali breve durata della restrizione, condizioni detentive dignitose e adeguata possibilità di permanenza fuori dalla cella.
- Quando il giudice di merito ha effettuato una valutazione completa delle condizioni detentive e l'ha sorretta con motivazione logica e coerente, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo ammissibile solo la deduzione di violazione di legge.
- Non ogni violazione astrattamente idonea a fondare un rimedio inibitorio ex art. 35-bis ord. pen. è automaticamente sufficiente per ottenere il rimedio compensativo ex art. 35-ter ord. pen., che presuppone un pregiudizio più intenso e qualificato.
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