Cassazione Penale, Ordinanza n. 02880/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva condannata per due reati, dedotti nel testo come quelli previsti dagli artt. 337 e 635 c.p. I motivi di ricorso investivano: il giudizio di responsabilità per entrambi i reati; la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p.; la configurabilità delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e all'art. 62 n. 4 c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il trattamento sanzionatorio; e l'aumento di pena per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché in parte riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come base di una delle fattispecie oggetto della condanna di merito; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della contestazione.
art. 635 c.p.
Norma richiamata come base di una delle fattispecie oggetto della condanna di merito; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della contestazione.
art. 393-bis c.p.
Richiamato come possibile scriminante dedotta dalla difesa; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure.
art. 625 n. 7 c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante contestata dalla difesa; il motivo è dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato quale circostanza attenuante dedotta dalla difesa; il motivo è dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito o che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo la disciplina processuale applicabile.
- La deduzione di scriminanti, attenuanti o aggravanti non può essere devoluta in cassazione in modo astratto o generico, ma richiede una critica puntuale alla motivazione con cui i giudici di merito le hanno escluse o ritenute sussistenti.
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