Sentenza n. 3888/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 50/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva annullato il diniego regionale di accertamento di compatibilità paesaggistica e i pareri negativi della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario di un fabbricato realizzato sulla base di titoli edilizi e paesaggistici aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. 42/2004 per opere realizzate in difformità dal progetto originario, comprendenti modifiche al fabbricato, manufatti accessori, piscina, pergola, sistemazioni esterne e muri di contenimento. La Soprintendenza aveva espresso parere negativo, ritenendo l’istanza improcedibile o comunque le opere incompatibili con il contesto paesaggistico; la Regione aveva quindi rigettato l’istanza. Il TAR aveva accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione, poiché le osservazioni del privato non erano state realmente esaminate e il diniego si fondava essenzialmente sulla difformità rispetto al precedente parere paesaggistico. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo, da un lato, che il parere fosse vincolato in presenza di nuovi volumi o superfici e che non fosse necessaria una rinnovata valutazione; dall’altro, che l’art. 167, comma 4, imponesse il rigetto dell’istanza per le opere comportanti creazione o aumento di superfici o volumi, senza margini per valutazioni discrezionali o di proporzionalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha chiarito che l’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 rende vincolata la decisione con riferimento alle opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi o ne abbiano aumentato quelli legittimamente realizzati, ma che nel caso concreto erano presenti anche opere suscettibili, secondo la stessa Soprintendenza, di possibile valutazione in sanatoria. Per tali opere dovevano essere rispettate le garanzie partecipative dell’art. 10-bis l. 241/1990. Le amministrazioni non avevano adeguatamente motivato il rigetto delle osservazioni del privato, limitandosi a richiami generici e a una motivazione per relationem eccessivamente succinta. Il parere definitivo non consentiva di comprendere quali opere fossero ritenute sanabili e quali non lo fossero, né esplicitava la valutazione della documentazione fotografica e delle contestazioni relative all’illogicità e sproporzione della valutazione paesaggistica. È stata inoltre ritenuta erronea la tesi secondo cui la violazione delle prescrizioni del precedente parere favorevole del 2006 avrebbe automaticamente escluso ogni successiva sanatoria, poiché l’art. 167, comma 4, contempla espressamente i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Pur riconoscendo che alcuni nuovi volumi e superfici non fossero sanabili, il giudice ha ritenuto decisiva l’assenza di una chiara distinzione e motivazione con riguardo alle diverse opere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Impone all’amministrazione di esaminare e motivare, almeno complessivamente e logicamente, le ragioni per cui non accoglie le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
La sanatoria paesaggistica è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; per le opere che creano o aumentano superfici utili o volumi la decisione è vincolata al rigetto, mentre per le opere astrattamente valutabili l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e motivare adeguatamente la compatibilità o incompatibilità paesaggistica.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili la ricostruzione dei fatti e il percorso logico-giuridico seguito, non soddisfatto da richiami generici o da una motivazione per relationem meramente apparente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, il carattere vincolato del rigetto riguarda le opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi o abbiano aumentato quelli legittimamente realizzati; quando l’istanza comprende anche opere astrattamente rientranti nei casi sanabili, l’amministrazione deve valutarle specificamente e non può rigettare indistintamente l’intera istanza senza chiarire la posizione di ciascun intervento.
- Il fatto che un’opera sia stata realizzata in difformità dalle prescrizioni di una precedente autorizzazione paesaggistica non determina, di per sé, l’automatica preclusione di ogni successivo accertamento di compatibilità paesaggistica, poiché l’art. 167, comma 4, disciplina espressamente anche i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione.
- Quando il preavviso di rigetto riguarda una pluralità di opere e il privato presenta osservazioni corredate da elementi tecnici o documentali, l’amministrazione deve esaminarle e motivare, almeno complessivamente e logicamente, le ragioni del loro mancato accoglimento; non è sufficiente un richiamo generico alle osservazioni o al precedente parere.
- Il parere paesaggistico negativo deve consentire di individuare le opere ritenute non sanabili e quelle eventualmente suscettibili di sanatoria, nonché il percorso istruttorio e valutativo posto a fondamento del diniego; l’omessa distinzione tra gli interventi determina difetto di istruttoria e di motivazione.
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