Sentenza n. 75/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: del diniego n. -OMISSIS-del 21 luglio 2022, notificato in data 18 agosto successivo, relativo alla richiesta di sanatoria edilizia ex lege 724 del 1994, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia ex legge 724/1994
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria edilizia relativo a un fabbricato composto da due piani, sostenendo, in primo luogo, l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e illogicità manifesta, poiché il provvedimento sembrava riferirsi a una diversa domanda di condono, avente numero di protocollo differente da quella relativa al manufatto acquistato. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985, nonché ulteriore difetto di istruttoria e illogicità manifesta, contestando il rilievo comunale secondo cui mancavano le tamponature perimetrali. Secondo i ricorrenti, l'ordinanza sindacale del 1994 di sospensione dei lavori descriveva invece una struttura già definita sotto il profilo plano-volumetrico, con superficie coperta, elementi verticali esterni, pareti perimetrali, pilastri e setti portanti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di sanatoria. Il giudice ha valorizzato il contenuto dell'ordinanza comunale di sospensione dei lavori del 1994, dalla quale risultava l'esistenza di una struttura già definita sotto il profilo plano-volumetrico, con corpi di fabbrica, piani, pilastri, solai e superficie coperta, nonché l'impalcatura del solaio di copertura. Tale documentazione contraddiceva il presupposto posto a fondamento del diniego, ossia l'asserita insufficiente ultimazione dell'opera per mancanza delle tamponature perimetrali. Richiamando un precedente della stessa Sezione e l'orientamento del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che la nozione di opera ultimata rilevante ai fini del condono non richiede necessariamente un manufatto completo al rustico e privo soltanto delle finiture: è sufficiente che le strutture realizzate consentano di percepire la concreta fisionomia e destinazione del manufatto e di identificarne i tratti essenziali. Il provvedimento è stato quindi ritenuto illegittimo per l'insufficiente e contraddittoria ricostruzione dei presupposti di fatto, anche in relazione al possibile riferimento a una diversa pratica di condono. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni, in considerazione della natura formale della decisione e della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, l. 47/1985
La disposizione è stata invocata con riferimento ai presupposti di ultimazione dell'opera ai fini della sanatoria edilizia; il giudice ha ritenuto necessario verificare la consistenza strutturale e la riconoscibilità del manufatto, non la sua completa realizzazione con tutte le tamponature e finiture.
art. 43, comma 5, l. 47/1985
l'art. 43, comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47 non impiega la dizione di costruzioni o opere ultimate, vale a dire un manufatto completo almeno al rustico, privo solo delle finiture, ma la diversa nozione di strutture realizzate, che può dirsi verificata anche se difettano le tamponature esterne, nei termini in cui questo risultato consenta comunque di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione, cioè di identificare nei tratti essenziali l'opera da sanare e completare
Ai fini del condono, la realizzazione delle strutture può sussistere anche in assenza di tamponature esterne, purché il manufatto sia riconoscibile nei suoi elementi essenziali, nella sua fisionomia concreta e nella sua destinazione.
Massime di principio
- Ai fini della sanatoria edilizia, la nozione di struttura realizzata non coincide necessariamente con quella di manufatto completo almeno al rustico e privo soltanto delle finiture: l'opera può ritenersi sufficientemente ultimata anche in assenza di tamponature esterne, quando le strutture eseguite consentano di percepirne la concreta fisionomia e destinazione e di identificarla nei suoi tratti essenziali.
- È illegittimo il diniego di condono fondato sull'asserita incompletezza dell'opera quando gli stessi atti dell'amministrazione, come un'ordinanza di sospensione dei lavori, attestano la presenza di una struttura già definita sotto il profilo plano-volumetrico, con elementi portanti, solai e superficie coperta.
- Nel procedimento di sanatoria edilizia, l'amministrazione deve individuare correttamente la domanda e ricostruire in modo coerente i relativi presupposti di fatto; il riferimento a una pratica diversa da quella concernente il manufatto oggetto dell'istanza integra un vizio di istruttoria e può determinare l'illegittimità del diniego.
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