Sentenza del 13/02/2018 n. 611 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpeg - Domanda di rimborso - Credito non riportato nelle dichiarazioni successive - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso di un credito IRPEG maturato in una precedente dichiarazione, pur non avendolo riportato nelle dichiarazioni successive, né compensato o richiesto precedentemente a rimborso. La controversia riguardava se tali omissioni e i limiti previsti per le dichiarazioni integrative dal d.P.R. 322/1998 impedissero la richiesta, oppure se il rimborso potesse essere richiesto entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La domanda di rimborso è stata ritenuta validamente proponibile entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. Il mancato riporto del credito nelle dichiarazioni successive, la mancata compensazione e l'assenza di precedenti richieste di rimborso non fanno venir meno il diritto, purché il termine di prescrizione non sia decorso. L'Amministrazione non può invocare i limiti sulle dichiarazioni integrative per trattenere definitivamente somme non dovute, poiché ciò determinerebbe un indebito arricchimento.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Il diritto al rimborso del credito IRPEG si prescrive in dieci anni, salvo specifiche disposizioni derogatorie; entro tale termine il contribuente può farlo valere anche se non lo ha riportato nelle dichiarazioni successive.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Le limitazioni relative alla presentazione di dichiarazioni integrative non impediscono, durante il termine decennale di prescrizione, la richiesta autonoma di rimborso di un credito fiscale già sorto.
Massime di principio
- Il mancato riporto di un credito fiscale nelle dichiarazioni successive non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se il diritto non è prescritto.
- La mancata compensazione o l'assenza di precedenti richieste di rimborso non impediscono necessariamente di esercitare il diritto entro il termine ordinario decennale.
- I termini e le modalità delle dichiarazioni integrative non possono essere utilizzati dall'Amministrazione per conseguire un arricchimento privo di giustificazione a danno del contribuente.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di nascita del credito, l'eventuale decorrenza di termini speciali e la data di presentazione della domanda, documentando adeguatamente l'esistenza e l'importo del credito.
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