Cassazione Penale, Sentenza n. 01132/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione proposta dal difensore dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen.: a) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si censura la decisione come apodittica e 'doppia penalizzazione' per la pluralità dei reati); b) errore nella determinazione della pena base per non avere applicato la legge penale vigente al tempo del fatto (si sostiene che, essendo il tempus commissi delicti anteriore alla riforma del 2015, doveva applicarsi il minimo edittale precedente) e mancata indicazione della norma applicabile; c) difetto di motivazione sugli aumenti per la continuazione, perché la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo grado senza quantificare e giustificare distintamente gli aumenti per i reati satellite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la riforma dell'art. 62-bis (2008) che esige elementi di segno positivo oltre la mera incensuratezza; ha confermato la corretta determinazione della pena base applicando la disciplina vigente alla data indicata per la cessazione della partecipazione associativa (reato contestato in forma aperta "sino alla data odierna", con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 13/12/2019), quindi applicabile la disciplina successiva alla legge 27 maggio 2015 n.69 (minimo 12 anni); ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione sugli aumenti per continuazione, anche perché le maggiorazioni erano modeste e spiegate con richiamo puntuale alla motivazione di primo grado e ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; infine ha escluso il rimborso delle spese del presente grado per le parti civili, ritenendo che la controversia attiene solo profili penalistici.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La qualificazione e l'aggravamento previsti dai commi devono essere valutati con riferimento al periodo di permanenza contestato; la sanzione edittale applicabile si determina in base alla formulazione normativa vigente alla data di cessazione della partecipazione o, se la contestazione è in forma aperta, alla data del decreto che dispone il giudizio
art. 62-bis cod. pen.
Dopo la riforma del 2008 non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: il giudice di merito esercita un apprezzamento discrezionale che richiede motivazione congrua e l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato
art. 133 cod. pen.
Criteri generali di determinazione della pena e dei parametri da considerare nella quantificazione, richiamati per la valutazione della congruità degli aumenti per continuazione
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti edittali; il suo esercizio è sindacabile in Cassazione solo se manchi una motivazione funzionale al controllo sul rispetto del principio di proporzionalità
art. 81 cod. pen.
Principio di proporzione nel cumulo di pene e relativo controllo nella determinazione della quantità complessiva di pena in presenza di reati concatenati
legge 27 maggio 2015, n. 69
Ha aumentato la sanzione edittale per l'art. 416-bis; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina risultante da tale legge quando il reato è stato contestato in forma aperta 'sino alla data odierna' e il termine di riferimento per la sanzione è la data del decreto che dispone il giudizio
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito)
La conversione ha riformato l'art. 62-bis rendendo più rigorosi i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato tale modifica per giustificare il diniego delle attenuanti nonostante l'incensuratezza
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2008, la mera incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti generiche: il giudice può negarle se emergono elementi di gravità della condotta o numericità dei delitti, purché la decisione sia adeguatamente motivata
- Per i reati contestati in forma 'aperta' con la formula "sino alla data odierna", la legge penale applicabile ai fini del trattamento sanzionatorio si determina con riferimento alla data del decreto che dispone il giudizio (data di cessazione considerata ai fini del regime sanzionatorio)
- La determinazione degli aumenti per continuazione richiede motivazione distinta e funzionale al controllo della proporzione delle pene, ma l'intensità dell'onere motivazionale dipende dall'entità dell'aumento: aumenti esigui possono essere motivati anche con richiamo alla motivazione di primo grado se congrui
- L'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena (art. 132 e 133 cod. pen.) è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia carente, contraddittoria o illogica; valutazioni di merito sulla gravità e sulla personalità del reo restano prerogativa del giudice di merito
- Le parti civili non hanno interesse a partecipare al giudizio di rinvio quando l'annullamento riguarda modalità di determinazione della pena o il riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che tali profili non incidono sulla responsabilità civile
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