Cassazione Civile, Ordinanza n. 14389/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica con cui l'Amministrazione doganale aveva richiesto dazi e IVA all'importazione, ritenendo una società acquirente responsabile in solido, ai sensi dell'art. 202 CDC, per merci importate negli anni 2010-2012 da un operatore estero/nazionalmente stabilito, tramite dichiarazioni di intento risultate false e finalizzate all'indebito utilizzo del plafond IVA. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo non sufficienti gli indizi valorizzati dall'Ufficio per escluderne la buona fede: la messa a disposizione di locali all'importatore era spiegata dalla sua indisponibilità di altri spazi; la contestazione di acquisti solo parzialmente fatturati era superata dalla prova che la parte fatturata era quella effettivamente acquistata, mentre il resto era stato venduto a terzi; la lieve differenza di prezzo della merce non bastava a far emergere consapevolezza o sospetto dell'irregolarità. La CTR aveva inoltre ritenuto significativa, pur nel rispetto dell'autonomia del giudizio tributario, la richiesta di archiviazione nel parallelo procedimento penale. L'Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 202 CDC e degli artt. 67 e segg. d.P.R. 633/1972, sostenendo che la solidarietà nel pagamento dell'IVA all'importazione coinvolge chiunque partecipi all'introduzione irregolare delle merci o acquisti/detenga merci sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità, e che la falsa applicazione del plafond IVA non escludeva la responsabilità della società; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1175 e 2698 c.c. e dell'art. 202 CDC, deducendo che la sottofatturazione fraudolenta costituiva elemento decisivo per escludere la buona fede della contribuente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la decisione della CTR che aveva annullato la pretesa doganale/IVA nei confronti della società. Ha ribadito che, in caso di introduzione irregolare di merci nel territorio doganale, sono debitori anche i partecipanti e gli acquirenti che sapessero o avrebbero dovuto sapere dell'irregolarità; tuttavia, nel caso concreto, la censura dell'Amministrazione mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie, già valutate dal giudice di merito con un apprezzamento non sindacabile. La Corte ha anche regolato le spese secondo soccombenza e ha precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 202 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
Per l'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale, l'obbligazione doganale grava non solo su chi procede materialmente all'introduzione, ma anche su chi vi partecipa o acquisisce/detiene la merce sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
La Corte lo richiama per distinguere l'obbligazione che nasce da una dichiarazione doganale, anche errata, dall'ipotesi diversa dell'obbligazione che nasce da introduzione irregolare della merce.
artt. 38-41 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
Sono le disposizioni violate nell'ipotesi di introduzione irregolare, poiché impongono la conduzione delle merci all'ufficio doganale e le modalità di presentazione.
art. 177 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
È richiamato quale norma che disciplina la successiva introduzione delle merci nel territorio doganale dopo l'adempimento degli obblighi di presentazione.
art. 39 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
È menzionato come norma che disciplina le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
art. 41 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)
La Corte osserva che non osta all'applicazione di specifiche disposizioni per talune merci o regimi, ma resta fermo l'obbligo di presentazione in dogana.
art. 8, lett. c), d.P.R. 633/1972
È richiamato dall'Agenzia in relazione al beneficio del plafond IVA per esportatori abituali, la cui falsa applicazione sarebbe stata strumentale alla frode.
artt. 67 e segg. d.P.R. 633/1972
Richiamati nel primo motivo come base della pretesa IVA all'importazione.
art. 1175 c.c.
Invocato dall'Agenzia nel secondo motivo, in relazione al dovere di correttezza e alla rilevanza della sottofatturazione fraudolenta.
art. 2698 c.c.
Invocato dall'Agenzia nel secondo motivo; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro formale delle censure per violazione di legge, ma la Corte ritiene che i motivi mascherino in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte precisa che non si applica alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di dazi e IVA all'importazione, l'art. 202 CDC configura una responsabilità ampia: oltre all'autore materiale dell'introduzione irregolare, rispondono anche i soggetti che vi abbiano partecipato o che abbiano acquistato o detenuto la merce, purché sapessero o avrebbero dovuto sapere, secondo un criterio oggettivo di diligenza esigibile, dell'irregolarità.
- La consapevolezza richiesta dall'art. 202 CDC non coincide con l'elemento soggettivo penalistico, ma va apprezzata in base a parametri oggettivi, considerando la professionalità dell'operatore, gli obblighi contrattuali e le concrete circostanze dell'operazione.
- Se la merce è stata introdotta nel territorio doganale mediante dichiarazione meramente fittizia o strumentale, la condotta può essere equiparata a una sostanziale non-dichiarazione e ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 202 CDC.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La mera presenza di alcuni indizi, se ritenuti non decisivi dal giudice di merito, non può essere rivalutata in cassazione ove la motivazione impugnata resti coerente e supportata da un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico.
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