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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31437/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie relativa all'anno d'imposta 2010, a seguito di verifica fiscale. La commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli riuniti della società bookmaker estera e del titolare della ricevitoria, ritenendo non assoggettabile a imposta, per quell'annualità, la ricevitoria/CTD. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità fosse limitata alla posizione dei CTD/ricevitorie e non potesse essere estesa al bookmaker estero; inoltre ha contrastato la tesi di incompatibilità dell'imposta unica con la direttiva IVA. La società resistente ha replicato sostenendo anche l'illegittimità unionale dell'imposta unica.

La decisione

La Corte ha anzitutto ritenuto infondata la censura di incompatibilità dell'imposta unica con la direttiva 2006/112/CE, affermando che il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Ha invece accolto il motivo dell'Agenzia relativo all'assoggettamento del bookmaker estero per l'anno 2010, richiamando i precedenti di legittimità e la disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse: per le annualità anteriori al 2011, la Corte ha ribadito che l'imposta colpisce il bookmaker, con o senza concessione, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda solo le ricevitorie/CTD operanti per conto di soggetti privi di concessione, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale. Poiché il giudice di appello aveva escluso l'assoggettamento del bookmaker estero privo di titolo concessorio per il 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    La norma, in combinazione con l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, va applicata nel senso che, per le annualità anteriori al 2011, il soggetto passivo dell'imposta unica è il bookmaker, anche estero e privo di concessione, mentre la limitazione di illegittimità costituzionale concerne solo le ricevitorie/CTD.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    È norma di natura interpretativa, applicabile anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore; non introduce una esenzione per i bookmaker esteri e, per le annualità antecedenti al 2011, non trasferisce l'imposta sulle ricevitorie nei casi esaminati dalla Corte costituzionale.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari e quindi non contrasta con la direttiva IVA; gli Stati membri possono mantenere o introdurre tributi speciali sui giochi e sulle scommesse non aventi tale carattere.

  • art. 135, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato in combinazione con l'art. 401 per affermare la compatibilità tra IVA e tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo, purché quest'ultimo non abbia natura di imposta sul volume d'affari.

  • art. 56 TFUE

    La Corte richiama il principio secondo cui i giochi d'azzardo rilevano, ai fini unionale, rispetto alla libera prestazione di servizi, non sotto il profilo dei consumi armonizzati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • Corte cost. n. 27/2018

    La declaratoria di illegittimità costituzionale è limitata, per le annualità anteriori al 2011, alle ricevitorie/CTD operanti per conto di soggetti privi di concessione; non si estende al bookmaker estero.

Massime di principio

  • L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e, quindi, non è incompatibile con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; può cumularsi con l'IVA se manca il carattere di tributo sul fatturato.
  • Per le annualità anteriori al 2011, nell'imposta unica sulle scommesse il soggetto passivo è il bookmaker che gestisce la raccolta delle scommesse sul territorio italiano, anche se stabilito all'estero e privo di concessione, quando svolga l'attività gestoria tipica tramite ricevitorie o CTD.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla disciplina dell'imposta unica va interpretata in modo circoscritto al perimetro individuato dalla Corte costituzionale e non può essere estesa automaticamente a soggetti diversi da quelli espressamente considerati.
  • Le norme sopravvenute che hanno natura interpretativa si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria di segno contrario.
  • In tema di ricorso per cassazione tributaria, la corretta individuazione del soggetto passivo d'imposta richiede di distinguere tra il ruolo operativo del centro di trasmissione/ricevitoria e la posizione sostanziale dell'allibratore/bookmaker che organizza il gioco.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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