Sentenza n. 2171/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la concessione temporanea di un’area del Parco Piersanti Mattarella (Giardino Inglese) destinata alla collocazione di un parco giochi, nonché atti comunali diretti all’esecuzione dell’ordinanza sindacale di sgombero del 5 aprile 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico comunale e le note relative all’esecuzione dell’ordinanza di sgombero, deducendo: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errore in fatto, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, buona fede e leale collaborazione, nonché degli artt. 2 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della l. 337/1968 e degli artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 e 152 d.lgs. 42/2004; violazione dell’art. 9 l. 337/1968 e dell’art. 21-septies l. 241/1990, prospettando anche la violazione di norme imperative e dei principi di legalità formale e sostanziale. In sostanza, il ricorrente contestava la legittimità dello sgombero e della mancata prosecuzione dell’occupazione dell’area, nonché l’avvio di una nuova procedura pubblica per la collocazione di un parco giochi. Il TAR ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già esaminate nel precedente giudizio relativo alle concessioni di suolo pubblico, allo sgombero e ai progetti presentati ai sensi dell’art. 57-bis d.lgs. 42/2004, definito con sentenza del TAR e successiva sentenza del CGARS. In tale giudizio erano stati accertati la scadenza delle precedenti concessioni al 31 dicembre 2020, l’assenza di un diritto al rinnovo, l’occupazione sine titulo, l’interferenza delle strutture con il progetto di restauro del Giardino Inglese e l’incompatibilità del progetto con la tutela culturale del bene, sulla base dei pareri della Soprintendenza. Il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato tali valutazioni, pur avendone avuto conoscenza nel precedente processo, e non poteva quindi rimetterle in discussione nel nuovo giudizio.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto preclusa la contestazione degli atti e delle valutazioni già conosciuti e non tempestivamente impugnati nel precedente giudizio, nel quale erano stati esaminati i pareri della Soprintendenza, il vincolo culturale sul Giardino Inglese, il progetto di restauro finanziato con fondi PNRR, le irregolarità delle opere e l’incompatibilità delle strutture con la tutela del bene. Ha valorizzato il giudicato formatosi sulla precedente controversia, conclusa anche in appello con il rigetto delle doglianze. Il Collegio ha inoltre recepito le statuizioni del CGARS secondo cui, una volta scaduta la concessione, non sussiste alcuna aspettativa al rinnovo; l’amministrazione può scegliere di non rinnovare la concessione e di destinare l’area a una diversa finalità pubblica, senza necessità di una motivazione analitica propria del diniego di una nuova concessione, purché l’esercizio del potere resti ragionevole. L’occupazione successiva alla scadenza del titolo è stata qualificata come abusiva e l’ordine di sgombero come atto dovuto, diretto a ripristinare la situazione di diritto e di fatto preesistente e il pieno godimento collettivo del bene. Le valutazioni della Soprintendenza sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta incongruenza o illogicità, vizi non ravvisati, essendo le valutazioni adeguatamente motivate dall’incompatibilità delle giostre e delle opere con la valenza culturale e il progetto di recupero del parco. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni amministrative e gli atti impugnati alla luce degli atti e dei pareri già acquisiti.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità degli atti per violazione di norme imperative e del principio di legalità non è stata accolta.
art. 57-bis d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata richiamata in relazione ai progetti di valorizzazione e alla necessità di sottoporre le proposte relative al bene culturale alla competente amministrazione e alla Soprintendenza.
art. 106 d.lgs. 42/2004
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
L’uso del bene culturale è subordinato alla compatibilità con la sua destinazione culturale; la concessione di suolo pubblico per installare giostre non può prescindere dalla tutela del bene.
artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 e 152 d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla tutela culturale e paesaggistica dell’area, ma le relative censure sono state respinte anche perché riferite a valutazioni già conosciute e non tempestivamente impugnate.
l. 337/1968
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’attività di spettacolo viaggiante e all’occupazione dell’area; il TAR ha respinto le relative doglianze.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e buona amministrazione non ha evidenziato illegittimità dell’azione comunale.
Massime di principio
- La scadenza di una concessione di suolo pubblico non attribuisce al concessionario alcuna aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo; l’amministrazione può decidere di non rinnovare il rapporto e di destinare l’area a una diversa finalità pubblica, fermo il rispetto della ragionevolezza e, ove proceda a una nuova concessione, dei principi di evidenza pubblica.
- Dopo la scadenza del titolo concessorio, l’occupazione del bene pubblico diviene sine titulo e l’ordine di sgombero diretto al ripristino dello stato dei luoghi e della piena fruizione collettiva costituisce atto dovuto.
- L’uso concesso di un bene culturale deve essere compatibile con la sua destinazione culturale; la valutazione di tale compatibilità rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione preposta alla tutela ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta incongruenza o illogicità.
- Le valutazioni amministrative già conosciute in un precedente giudizio e non tempestivamente impugnate non possono essere rimesse in discussione mediante l’impugnazione di atti successivi meramente consequenziali o collegati, quando la relativa questione sia stata definita nel precedente giudizio.
- Un nuovo diniego adottato dopo nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi costituisce atto di conferma in senso proprio e deve essere autonomamente impugnato; la mancata impugnazione preclude l’esame delle censure rivolte contro il precedente diniego.
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