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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, n. 669/2024 del 05/02/2024.

Giustizia amministrativa202501508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, n. 669/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 669/2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un valore complessivo di 1.000 euro oltre accessori, e aveva condannato l'amministrazione scolastica all'attribuzione del beneficio. Sebbene l'amministrazione avesse depositato un ordine di pagamento in favore del difensore, non ha dimostrato di avere dato integrale esecuzione al giudicato nei confronti della ricorrente, poiché le spese di lite distratte in favore del procuratore non erano comprese nelle somme corrisposte alla parte ricorrente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante il pagamento alla ricorrente delle somme ancora dovute. Per l'ulteriore eventualità di inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, imponendogli di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di comunicare l'insediamento alla segreteria del TAR. Il commissario, individuato all'interno dell'amministrazione, non ha diritto a compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l'amministrazione avrebbe dovuto adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti perché l'amministrazione non aveva provato l'integrale adempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'esecuzione del giudicato e a nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro; il TAR ne ordina l'attuazione in sede di ottemperanza.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. 724/1994

    Disciplina gli accessori sulle somme riconosciute alla ricorrente dalla sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all'amministrazione il pagamento di somme o l'attribuzione di un beneficio, l'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione, non essendo sufficiente la produzione di un ordine di pagamento se restano somme dovute alla parte in base al titolo giudiziale.
  • La distrazione delle spese di lite in favore del difensore non esonera l'amministrazione dall'integrale esecuzione del giudicato nei confronti della parte e impone di considerare anche le somme liquidate a titolo di spese processuali, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'incarico può rientrare nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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