Cassazione Penale, Sentenza n. 35827/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati di danneggiamento aggravato e detenzione di manufatto esplosivo. In particolare il ricorrente sostiene che: le riprese video non consentono l'identificazione del Destasio (solo il Fileccia sarebbe stato ripreso sul luogo dell'esplosione); gli altri due indagati sarebbero stati solo fotosegnalati a circa 1 km di distanza; la decisione del Tribunale è contraddittoria quando ammette l'incertezza dei fotogrammi ma poi ritiene certo il riconoscimento per il tramite degli operatori di polizia; le immagini sono sfocate e non permetterebbero di stabilire che il contenitore consegnato sia lo stesso usato per l'ordigno; è inesatta la ricostruzione circa il percorso del Fileccia verso la pizzeria; manca l'indicazione di un contributo causale del Destasio e di un movente estorsivo; infine chiede la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., sostenendo che l'ordigno potesse essere una bomba carta di modesto potenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione esaustiva e congrua, avendo valutato i singoli elementi indiziari sia isolatamente sia nel loro insieme e risposto in modo specifico alle contestazioni difensive. La Corte ha confermato i principi secondo cui in sede cautelare è consentito fondare l'identificazione anche sul riconoscimento operato dagli inquirenti (se giustificato dalla pregressa conoscenza), che la valutazione della gravità degli indizi in fase cautelare ha natura prognostica (alta probabilità di colpevolezza) e che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel rinnovare la valutazione di merito degli elementi di fatto. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della gravità indiziaria, l'errore materiale circa la telecamera usata per riprendere l'incontro tra i complici, dato il breve spazio-tempo (circa 400 metri) tra incontro e deflagrazione, e ha confermato la qualitativa valutazione degli artificieri che impediva la derubricazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Individua come motivo di ricorso la carenza o la manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha interpretato che tale doglianza in questo caso si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, cosa che la legittimità non ammette oltre i limiti del controllo di adeguatezza motivazionale.
art. 678 cod. pen.
Norma che punisce il danneggiamento col mezzo esplosivo in forma contravvenzionale; la Corte ha rilevato che, alla luce della relazione degli artificieri e del potenziale offensivo accertato, la derubricazione proposta dal ricorrente non era giustificata in fase cautelare.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato in tema di applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato il principio secondo cui il versamento è ordinabile in assenza di elementi che mostrino la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria in termini prognostici (alta probabilità), non la certezza probatoria richiesta nel merito: prove incomplete o indizi sfumati possono comunque essere ritenuti sufficienti se convergono.
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi per vizio di motivazione contro provvedimenti cautelari, controlla l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può ri-valutare i fatti e le prove sostituendosi al giudice di merito.
- L'identificazione fondata sul riconoscimento operato dagli inquirenti è ammissibile nella fase cautelare se giustificata da pregressa conoscenza del soggetto; la difesa deve contestare specificamente la fondatezza di tale riconoscimento.
- Immagini video poco nitide o errori materiali sul dettaglio di una ripresa non annullano automaticamente la valutazione complessiva degli indizi se esistono altri elementi convergenti (spazio-temporalità, dichiarazioni tecniche degli artificieri, contatti tra persone).
- Per ottenere la derubricazione di un reato connesso ad esplosivi è decisiva la consulenza tecnica (artificieri) sul potenziale offensivo; senza prova tecnica convincente la qualificazione più grave è difficilmente scalfibile in sede cautelare.
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende; la difesa deve valutare i rischi di sanzioni quando propone impugnazioni con probabilità di successo modesta.
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