Sentenza n. 410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per la classe di concorso A050
Esito
Favorevole al resistente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva impugnato il diniego del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo al riconoscimento, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado italiana, del titolo di abilitazione conseguito in Romania per la classe di concorso A050 – Scienze Naturali, Chimica e Biologia. Il diniego era motivato dall’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia d’età degli alunni; dalla mancata documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi Nivel I e Nivel II; e dall’assenza di apostille o altra legalizzazione sulle certificazioni. Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo illegittimo il rilievo relativo alle apostille, non sufficientemente giustificato il requisito dell’Adeverinta e carente l’istruttoria sulla durata dei percorsi formativi, anche considerando che la richiedente aveva successivamente prodotto l’Adeverinta. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 45 e 49 TFUE e dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, l’errata considerazione delle differenze tra gli ordinamenti italiano e romeno, l’erroneità della valutazione sul ruolo dell’Adeverinta e delle misure compensative, la mancata sospensione impropria del giudizio in attesa della Corte di giustizia UE e la violazione degli artt. 51 della direttiva 2005/36/CE e 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, in relazione al principio di autoresponsabilità della richiedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato l’annullamento del diniego. Ha rilevato che il Ministero non aveva svolto alcuna valutazione comparativa sostanziale tra la formazione seguita in Romania e quella richiesta dall’ordinamento italiano, limitandosi a contestare carenze formali e documentali. Il riferimento alle apostille costituiva effettivamente una delle motivazioni del diniego ed era giuridicamente inconsistente. La successiva acquisizione dell’Adeverinta confermava che la documentazione avrebbe potuto essere prodotta nel procedimento se il Ministero avesse assegnato un termine congruo, tenendo conto dei tempi necessari per ottenerla dalle autorità straniere; l’amministrazione, inoltre, non aveva accolto la richiesta di dilazione dei termini. Quanto alla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II, il dato avrebbe potuto essere accertato d’ufficio mediante il certificato degli studi o tramite richiesta di conferma alle autorità romene. Il deposito dell’Adeverinta superava le censure ministeriali relative alla sua mancanza, alle differenze tra attestato e titolo, alle misure compensative e all’autoresponsabilità della richiedente, che si era concretamente attivata per ottenere la documentazione. La censura sulla sospensione impropria era superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, la quale confermava anche la rilevanza degli artt. 45 e 49 TFUE. Il Ministero è stato quindi vincolato, per effetto conformativo, a riesaminare la domanda sulla base dell’Adeverinta e dell’intera documentazione, svolgendo la verifica sostanziale secondo i principi dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e della Corte di giustizia UE. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libertà di stabilimento rilevano, insieme alla direttiva 2005/36/CE, nella valutazione del riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiede una valutazione sostanziale e comparativa della formazione conseguita, non potendo il diniego fondarsi esclusivamente su carenze formali o istruttorie non adeguatamente gestite dall’amministrazione.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La distinzione tra attestato di competenza e titolo di formazione non esonera l’amministrazione dall’esaminare complessivamente la documentazione e dal valutare la corrispondenza della formazione estera rispetto ai requisiti nazionali.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
La disciplina procedurale sul riconoscimento delle qualifiche non legittima un diniego basato su carenze documentali quando l’amministrazione non abbia consentito un termine congruo per procurare documenti rilasciati da autorità straniere.
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
Le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2005/36/CE devono essere applicate assicurando un esame effettivo della domanda e della documentazione, senza trasformare gli adempimenti istruttori in ostacoli sproporzionati al riconoscimento.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza conforme ai fini della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione non può respingere la domanda limitandosi a rilevare carenze formali o documentali, ma deve effettuare una valutazione sostanziale e comparativa dell’intero percorso formativo estero rispetto ai requisiti previsti dall’ordinamento nazionale.
- Quando la documentazione mancante deve essere rilasciata da autorità straniere, l’amministrazione deve assegnare un termine congruo e valutare, nel rispetto della proporzionalità, eventuali richieste di dilazione o sospensione del procedimento; il successivo deposito del documento conferma la rilevanza della carenza istruttoria originaria.
- La mancanza di un documento attestante l’abilitazione professionale estera non è, di per sé, sufficiente a giustificare il rigetto della domanda se l’amministrazione dispone o può acquisire altri elementi documentali idonei a ricostruire la formazione e deve comunque confrontare l’intero compendio documentale con i requisiti nazionali.
- I dati relativi alla durata legale dei percorsi formativi esteri devono essere verificati dall’amministrazione anche mediante l’esame dei certificati degli studi o richieste di conferma alle autorità straniere, quando tali dati siano necessari per la decisione e sussistano dubbi sull’autenticità o completezza della documentazione.
- L’annullamento del diniego di riconoscimento impone all’amministrazione una nuova valutazione sostanziale della domanda secondo i vincoli conformativi fissati dal giudice, tenendo conto della documentazione acquisita e dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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