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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18918/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione, in sede di controllo fiscale, della detassazione fruita per l'anno d'imposta 2011 in relazione all'agevolazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000 (cd. Tremonti Ambiente). L'Ufficio, dopo questionario e tentativo di accertamento con adesione, aveva contestato la misura della deduzione riconosciuta alla contribuente; il giudice d'appello aveva parzialmente accolto il gravame della società, riconoscendo un maggior importo deducibile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 6, commi 13, 15 e 19, l. n. 388/2000 e dell'art. 2424 c.c., censurando il criterio seguito dalla CTR per quantificare i costi di ammortamento nel quinquennio, ritenuti erroneamente invariabili e quindi ulteriormente deducibili; inoltre denunciava la falsa applicazione della medesima disciplina, dell'art. 107 TFUE e della disciplina europea sugli aiuti di Stato, sostenendo che l'agevolazione, in quanto aiuto per la tutela ambientale, deve essere limitata ai soli sovraccosti effettivamente sopportati rispetto a un investimento tradizionale equivalente, senza includere vantaggi economici e costi operativi.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha chiarito che l'agevolazione per investimenti ambientali va calcolata sui costi di investimento supplementari necessari a perseguire finalità di tutela ambientale, al netto di ogni vantaggio generato dall'investimento; inoltre, una volta fruita la deduzione integrale del costo dell'investimento secondo il metodo incrementale, non è consentita una ulteriore deduzione delle quote di ammortamento nei cinque anni successivi, poiché ciò determinerebbe una duplicazione indebita del beneficio. Ha poi affermato che, per gli investimenti in fonti rinnovabili, opera la disciplina europea applicabile ratione temporis, che esclude dal computo dei costi ammissibili sia i vantaggi sia i costi operativi. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si uniformi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    l'agevolazione per investimenti ambientali va determinata sui costi di investimento supplementari necessari per prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali, calcolati al netto di vantaggi e costi operativi; non consente una duplicazione del beneficio attraverso ulteriore ammortamento dopo la deduzione integrale del costo.

  • art. 2424 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di iscrizione/quantificazione dei costi di ammortamento nel quinquennio.

  • art. 107 TFUE

    la Corte richiama la disciplina sugli aiuti di Stato per affermare che l'agevolazione ambientale deve restare nei limiti dei sovraccosti ammissibili e non alterare la concorrenza oltre quanto consentito.

  • Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 23

    per gli investimenti in energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale equivalente e vanno calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi.

  • Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 21

    richiamato come conferma del criterio europeo di calcolo dei costi ammissibili senza considerare vantaggi e costi operativi.

  • Regolamento (CE) n. 651/2014, art. 57

    abroga il regolamento n. 800/2008, che però resta applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale per investimenti ambientali deve essere calcolata secondo il criterio dei costi incrementali: rilevano solo i costi supplementari necessari rispetto a un investimento tradizionale equivalente, con esclusione dei vantaggi economici dell'investimento.
  • Se il contribuente ha già ottenuto la deduzione integrale del costo dell'investimento agevolato, non può ottenere anche la deduzione delle quote di ammortamento ordinarie del medesimo bene nei periodi successivi, perché ciò comporterebbe una duplicazione indebita del beneficio.
  • Quando la misura fiscale integra un aiuto di Stato per la tutela ambientale, il giudice deve coordinare la disciplina interna con quella europea applicabile ratione temporis, verificando che i costi ammissibili siano limitati ai soli sovraccosti consentiti e senza includere profitti o costi operativi.
  • Nel controllo della legittimità della ripresa fiscale relativa a incentivi ambientali, è decisivo il confronto tra investimento ambientale e investimento tradizionale equivalente, non la mera permanenza invariata del costo contabile nel quinquennio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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