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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05242/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Uno straniero, originario della Nigeria, aveva ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari. Il Questore aveva poi disposto la revoca del titolo e il rifiuto del rilascio del permesso, richiamando plurimi precedenti penali e di polizia, episodi antisociali e delittuosi, condotte legate a dipendenza da alcol e droga, oltre alla mancanza di un effettivo radicamento familiare e sociale in Italia. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano confermato il provvedimento, ritenendo sussistente una concreta pericolosità sociale e irrilevante, ai fini decisori, il percorso di recupero avviato dall'interessato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o insufficiente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato il percorso riabilitativo, la capacità lavorativa, la situazione abitativa, la situazione familiare e le conseguenze dell'allontanamento; 2) violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs. 286/1998, perché la separazione dalla moglie non sarebbe di per sé causa di revoca del permesso e vi sarebbe comunque un rapporto con la figlia; 3) violazione degli artt. 702 bis, 210 e 213 c.p.c., per non avere il giudice acquisito informazioni istruttorie presso servizi sociali e Ser.T. sulla situazione attuale del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi da esaminare congiuntamente, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha escluso sia la motivazione apparente sia il vizio di omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia e coerente sul giudizio di pericolosità, basato su precedenti penali, misure di divieto di ritorno, numerose denunce e assenza di stabili legami familiari. Ha inoltre ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stato quindi rigettato il ricorso, con nullità sulle spese perché il Ministero non si è costituito, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 4, 5 e 9 d.lgs. n. 286/1998

    Le norme sono richiamate quale base del potere amministrativo di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rifiuto del rilascio, in presenza di valutazione concreta di pericolosità sociale.

  • artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/1998

    Invocate dal ricorrente per sostenere che la separazione dalla moglie non comporti automaticamente la revoca del titolo e che rilevino i legami familiari residui.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio di insufficiente motivazione è stato espunto e che il sindacato attuale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa all'istruttoria e all'accertamento della situazione attuale.

  • artt. 210 e 213 c.p.c.

    Invocati per sostenere che il giudice avrebbe dovuto acquisire informazioni da terzi, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza di merito quando la motivazione sia effettiva, coerente e superiore al minimo costituzionale: non integra motivazione apparente una decisione che dia conto in modo diffuso degli elementi posti a fondamento del giudizio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio sulla revoca di un titolo di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale, il giudice può valorizzare in modo complessivo precedenti penali, denunce, misure di prevenzione o di divieto di ritorno, oltre all'assenza di concreti legami familiari e di integrazione sociale, per formulare un apprezzamento concreto e non automatico.
  • Il mero avvio di un percorso di recupero o riabilitazione non è di per sé sufficiente a neutralizzare un giudizio di pericolosità quando permangano elementi oggettivi contrari, come la pluralità dei precedenti e la mancanza di stabile inserimento lavorativo e sociale.
  • La separazione coniugale e l'assenza di rapporti effettivi con i figli possono essere considerati elementi idonei a escludere l'esistenza di un radicamento familiare rilevante ai fini del bilanciamento tra interessi individuali e tutela dell'ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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