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Ordinanza

Ordinanza n. 852/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “del provvedimento AUTORIZZAZIONE UNICA N. 590 DEL 30.12.2025 C.I.: 05444620636-01082025-1735 con il quale è stato assentito a Mida Alluminio s.r.l. la realizzazione di un opificio industriale per la lavorazione di profilati ed elementi in alluminio e relativa logistica dei prodotti finiti, in tendimento del Comune di San Giuseppe vesuviano (Ina), all’interno del perimetro della Zes unica ex D.l 124/2023 ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.L. 124/2023 Nonché Dell’atto di indizione della conferenza di servizi asincrona e sincrona, del parere del Genio Civile, del parere del VV Fuoco, del verbale di conferenza di servizi sincrona e di tutti gli atti presupposti e connessi.”

Giustizia amministrativa202601618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica per la realizzazione di un opificio industriale per la lavorazione di profilati ed elementi in alluminio e la relativa logistica, nell'area ZES unica del Comune di San Giuseppe Vesuviano, unitamente agli atti della conferenza di servizi e ai pareri presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La titolare di un'impresa individuale operante nel settore pirotecnico ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, l'autorizzazione unica rilasciata alla società controinteressata per la realizzazione di un opificio industriale e della relativa logistica nel territorio comunale, all'interno del perimetro della ZES unica. Sono stati impugnati anche l'atto di indizione della conferenza di servizi, il parere del Genio Civile, il parere dei Vigili del Fuoco, il verbale della conferenza di servizi sincrona e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; il Collegio si limita a rilevare che, per il tipo di censure proposte, il ricorso non è adeguatamente delibabile nella fase cautelare. È stata inoltre rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità della costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale, poiché le procure depositate, pur denominate speciali, contengono soltanto un generico riferimento a tutte le cause attive o passive dell'azienda e non individuano specificamente la controversia.

La decisione

Il TAR non ha deciso né sulla fondatezza dei motivi di annullamento né sulla domanda cautelare in senso favorevole o sfavorevole. Ha ritenuto che le censure richiedano un approfondimento incompatibile con un'adeguata delibazione cautelare e ha quindi rimesso ogni valutazione sostanziale alla fase di merito, fissando l'udienza pubblica per il 24 settembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha inoltre sollevato la questione della possibile inammissibilità della costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale per difetto di una procura speciale riferita alla specifica controversia, assegnando alle parti un termine perentorio di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha escluso la possibilità di regolarizzazione ex tunc della procura, richiamando gli artt. 182, comma 2, c.p.c. e 39 c.p.a., nonché il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la controversia necessita di un approfondimento incompatibile con la decisione cautelare, il giudice può assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 56 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto anche l'adozione di misure cautelari monocratiche, ma l'ordinanza non riferisce l'adozione di una misura ai sensi di tale disposizione.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice, rilevata una possibile questione di rito, deve consentire alle parti di contraddire assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato assegnato alle parti un termine perentorio di quindici giorni per memorie sulla possibile inammissibilità della costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il Collegio ha ritenuto non applicabile la regolarizzazione ex tunc del difetto della procura nel caso considerato.

  • art. 39 c.p.a.

    La norma è richiamata quale disposizione di raccordo con le regole del processo civile in materia di procura e regolarizzazione.

  • artt. 14 e 15 d.l. 124/2023

    Costituiscono la base normativa indicata nell'autorizzazione unica impugnata per l'intervento localizzato nell'area della ZES unica.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con l'adeguata delibazione propria della fase cautelare, il giudice può non definire la domanda cautelare e assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La procura alle liti conferita a un difensore per una controversia amministrativa deve individuare specificamente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli ulteriori elementi utili a identificare il giudizio; il generico riferimento a tutte le cause attive o passive dell'ente non integra, secondo la valutazione espressa nell'ordinanza, una procura speciale riferita alla controversia.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile inammissibilità della costituzione processuale per difetto di procura speciale, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Il difetto della procura speciale riferita allo specifico giudizio non può essere regolarizzato ex tunc ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, comma 2, c.p.c. e 39 c.p.a., secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeDecisione e riti specialiGrandi opere e infrastrutture strategiche
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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