Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia originava da una domanda di usucapione avente ad oggetto un terreno con fabbricato rurale, domanda accolta dal tribunale e confermata dalla corte d'appello. Il Comune, soccombente nei gradi di merito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. In sede di legittimità, però, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal sindaco e dal difensore; i controricorrenti apponevano il visto e veniva anche prodotta una transazione del 31 marzo 2021. La questione trattata dalla Corte riguardava dunque gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione, la necessità o meno di accettazione della controparte e le conseguenze sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti, a differenza di quanto previsto per altre forme di rinuncia nel processo civile. Ha inoltre rilevato che gli adempimenti di comunicazione/notifica sono funzionali alla sola adesione ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c.; poiché nella specie vi era anche la contestuale accettazione dei controricorrenti e la transazione prevedeva la compensazione delle spese, la Corte non ha pronunciato alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale, è efficace indipendentemente dall'accettazione delle altre parti e determina l'estinzione del processo
art. 306 c.p.c.
richiamato in contrapposizione: la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione è diversa e non richiede l'accettazione della controparte come nel regime generale evocato dalla norma
art. 391 c.p.c.
la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
l'adesione delle altre parti rileva solo ai fini della regolazione delle spese di lite, escludendo la condanna del rinunciante
art. 391, comma 4 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che, in presenza di adesione alla rinuncia, non va pronunciata condanna alle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta con le forme prescritte, è atto unilaterale recettizio ed è idonea a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti sono strumentali esclusivamente all'eventuale adesione ai fini della regolazione delle spese.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia può incidere soltanto sulla disciplina delle spese di legittimità, non sulla produzione dell'effetto estintivo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a proseguire il giudizio di impugnazione.
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