Cassazione Penale, Sentenza n. 26690/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure principali: (1) vizio di violazione di legge e motivazione per la mancata applicazione dell'art. 15 cod. pen.: si deduceva un concorso apparente tra l'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza) e l'art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), con la conseguente applicazione solo della norma più specifica; (2) vizio di legge e motivazione per la valutazione della soglia di punibilità dell'art. 316-ter: il difensore sosteneva che dovesse considerarsi il singolo rateo mensile (1.330,00 euro) e non la somma complessiva (10.640,00 euro), con conseguente esclusione della rilevanza penale; (3) vizio di motivazione e di interpretazione per l'applicazione congiunta degli artt. 7, comma 2, e 7-ter d.l. n. 4/2019: si sosteneva che l'obbligo di comunicazione ricorresse solo qualora la misura cautelare fosse stata disposta nei confronti di un familiare del richiedente e non quando fosse il beneficiario stesso a essere sottoposto a misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi due motivi nel merito e li ha ritenuti infondati: ha affermato che non sussiste concorso apparente tra art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e art. 316-ter cod. pen., ma un concorso di reati (tutelano interessi diversi e possono convivere) e ha condiviso l'orientamento secondo cui, quando le erogazioni periodiche conseguono a un'iniziale condotta unitaria, la soglia di punibilità dell'art. 316-ter va valutata sulla somma complessiva indebitamente percepita (reato unitario a consumazione prolungata). Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Tuttavia, malgrado l'assenza di accoglimento pieno dei motivi sul merito, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., maturata il 10 aprile 2025; conseguentemente la pronuncia di appello è annullata e il giudizio si estingue per improcedibilità.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7
"l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio... è punita con la reclusione da uno a tre anni"
La Corte ha ritenuto che la fattispecie penale sanzioni l'omissiva comunicazione di variazioni rilevanti e che si tratta di norma autonoma rispetto all'art. 316-ter; la condotta omissiva, se rilevante, è penalmente sanzionata indipendentemente dall'esistenza di una clausola di salvezza.
"...sempre che la somma indebitamente percepita sia superiore ad euro 7.740,00..."
La disposizione sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha stabilito che, quando le erogazioni periodiche derivano da una condotta originaria unitaria, la soglia di punibilità va valutata sulla somma complessiva (reato unitario a consumazione prolungata).
La norma disciplina il concorso apparente di norme (applicazione della fattispecie più grave o più specifica); la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché le due disposizioni incriminatrici tutelano beni giuridici diversi e pertanto configurivano un concorso di reati e non un concorso apparente.
Prevede l'improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta tardività/decadenza dei termini di impugnazione in determinati casi; la Corte ha dichiarato sopravvenuta improcedibilità maturata il 10 aprile 2025 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 546, lett. e, n. 1, cod. proc. pen.
Riferita come regola di motivazione richiesta in caso di applicazione della continuazione; la censura difensiva lamentava carenza di motivazione rispetto all'applicazione della continuazione, che la Corte ha ritenuto infondata.
Richiamata nel ricorso (terzo motivo) in relazione all'ambito degli obblighi di comunicazione; la questione non è stata decisa dalla Corte perché il motivo è stato assorbito.
Norma citata in rilievo alla riserva prevista in art. 316-ter (fatti più gravi quali la truffa aggravata); la Corte ha ricordato la funzione sussidiaria/residuale dell'art. 316-ter rispetto alla truffa aggravata.
Massime di principio
- Quando coesistono una fattispecie che punisce l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti del reddito e una che sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, è possibile che concorrano due reati distinti se tutelano interessi giuridici differenti; non sempre si configura un concorso apparente di norme applicabile con l'art. 15 cod. pen.
- Ai fini dell'art. 316-ter, quando le erogazioni periodiche derivano da un'originaria condotta unitaria (omissiva o mendace), la soglia di punibilità va valutata sulla somma complessivamente indebitamente percepita e non sul singolo rateo, configurandosi un reato unitario a consumazione prolungata.
- La disposizione processuale sull'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello per sopravvenuta improcedibilità anche se alcune questioni di merito non sono state accolte: pertanto vale sempre valutare i termini processuali e l'eventuale rischio di estinzione del processo prima di concludere sulla strategia di impugnazione.
- Se un motivo di gravame riguarda l'interpretazione di norme collegate (es. artt. 7 e 7-ter d.l. n. 4/2019), la sua decisione può rimanere assorbita in presenza di eventi processuali sopravvenuti; in concreto, non si può dare per acquisita un'interpretazione non trattata nel merito dalla Corte.
- In presenza di più condotte che concorrono a ottenere indebitamente benefici pubblici, occorre sempre verificare se esista una condotta originaria unitaria (che orienta la valutazione della consumazione e della soglia) o pluralità di condotte autonome (che potrebbero richiedere valutazioni diverse).
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