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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29195/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso nella cessione, detenzione e trasporto di oltre 110 kg di cocaina. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per mancata informazione/avviso all'autorità consolare (art.36 lett. b) Convenzione di Vienna e norme nazionali sull'immigrazione); 2) violazione del diritto di difesa per mancata e tempestiva traduzione di tutti gli atti del procedimento (artt. 143 e 292 c.p.p. e CEDU); 3) vizi di motivazione e di forma nel sequestro probatorio e nel decreto di convalida (artt. 253 e 355 c.p.p.); 4) carenza di motivazione rispetto all'elemento psicologico e travisamento probatorio, deducendo che non fosse provata la consapevolezza di trasportare cocaina.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: 1) la polizia giudiziaria aveva informato l'arrestato, in lingua polacca, del diritto di avvertire il consolato e del diritto di un difensore; le norme richiamate sull'obbligo di avviso consolare non si applicano ai cittadini UE e la Convenzione di Vienna non impone l'avviso automatico del consolato senza richiesta dell'interessato; 2) la contestazione sulla traduzione è generica: è stata garantita assistenza continuativa di interprete e traduzione della misura cautelare e non è stata dimostrata la lesione concreta del diritto di difesa; 3) i vizi relativi al decreto di convalida del sequestro non erano stati tempestivamente sollevati in sede di riesame e, comunque, il decreto è impugnabile autonomamente; 4) le doglianze sul travisamento probatorio e sull'elemento psicologico sono generiche e non contestano specificamente le risultanze probatorie; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e la necessità della custodia cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (art. 36, lett. b)

    «a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione... Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso»

    Diritto dell'arrestato a comunicare con il consolato e diritto di essere informato; non impone alle autorità locali l'obbligo di avvisare d'ufficio il consolato se l'arrestato non lo richiede. La mancata attivazione consolare non configura automaticamente nullità se l'interessato è stato avvertito e/o ha già difensore di fiducia.

  • D.lgs. n. 286/1998 (art. 2, comma 7) e D.P.R. n. 394/1999 (art. 4)

    Norme sull'assistenza consolare e procedure per stranieri non comunitari; la Corte ha rilevato che tali disposizioni non sono applicabili ai cittadini dell'Unione europea (quindi non rilevanti nel caso del ricorrente polacco).

  • Codice di procedura penale (art. 386)

    Previsione dell'obbligo della polizia giudiziaria di comunicare all'arrestato i diritti di cui è titolare, incluso il diritto di informare il consolato; in concreto è sufficiente che l'arrestato sia stato avvertito (anche mediante traduzione) dell'esistenza del diritto.

  • Codice di procedura penale (artt. 143 e 292)

    Art. 143 recepisce i criteri di traduzione essenziali per la difesa; art. 292 disciplina le nullità. La Corte ricorda che la traduzione è dovuta per i documenti fondamentali ai fini dell'effettiva tutela difensiva, non per ogni atto procedimentale, e che il ricorrente deve dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa.

  • Direttiva 2010/64/UE e D.lgs. n. 32/2014

    Stabiliscono che la traduzione scritta riguarda i documenti fondamentali necessari ad esercitare i diritti della difesa; non comportano obbligo di traduzione di tutti gli atti salvo che siano essenziali per la difesa.

  • Codice di procedura penale (artt. 253 e 355)

    Norme relative al sequestro probatorio e alla convalida; il decreto di convalida del sequestro è autonomamente impugnabile e le questioni relative al sequestro devono essere prospettate tempestivamente nelle sedi opportune, altrimenti risultano inammissibili in sede di legittimità.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73 comma 1 e art. 80)

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti (detenzione, trasporto, cessione). La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (osservazione, consegna di borsoni contenenti oltre 110 kg di cocaina, attività di osservazione diretta) costituiscono gravi indizi ai fini dell'applicazione della custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale (art. 273)

    Richiamato in relazione alle formalità e ai vizi di motivazione; la Corte evidenzia che le censure generiche o non specificamente dirette non sono idonee a determinare l'annullamento o la revisione del giudizio di gravità indiziaria.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata come parametro di garanzia dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una lesione concreta dei diritti processuali del ricorrente.

Massime di principio

  • L'obbligo delle autorità di informare un arrestato circa il diritto di contattare il consolato si realizza tramite l'avviso all'arrestato (anche mediante traduzione): non sempre sorge un obbligo per le autorità di informare il consolato d'ufficio, salvo richiesta dell'interessato.
  • Le norme nazionali sull'assistenza ai migranti (es. D.lgs. 286/1998, DPR 394/1999) hanno applicazione selettiva: alcune tutele specifiche non si estendono automaticamente ai cittadini UE.
  • La traduzione è dovuta per gli atti 'fondamentali' necessari all'esercizio effettivo della difesa (Direttiva 2010/64/UE/art.143 c.p.p.); la mera domanda generica di traduzione di tutti gli atti non è sufficiente: va dimostrato il pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • Le impugnazioni concernenti atti cautelari o di sequestro devono essere sollevate tempestivamente nelle sedi opportune (es. riesame); questioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono spesso inammissibili.
  • In sede di legittimità la valutazione di merito sui fatti è limitata: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione; i valutazioni di gravità indiziaria e apprezzamento probatorio restano riservate al giudice di merito salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La gravità della misura cautelare trova giustificazione quando sussistono gravi indizi, l'entità del fatto e il ruolo dell'indagato fanno ritenere concreti rischi di recidiva o di pericolo per l'ordine pubblico; le censure difensive devono essere specifiche e documentate per contrastare tale giudizio.

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