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Sentenza

Sentenza n. 3891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione seconda), dell’11 gennaio 2024, n. 14, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva annullato i dinieghi di sanatoria edilizia e riconosciuto l'aspettativa alla regolarizzazione delle opere come verande provvisorie pertinenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e del principio della doppia conformità, poiché il TAR avrebbe ammesso la sanatoria nonostante l'incompatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica; erronea qualificazione della chiusura del porticato e della terrazza come ampliamento temporaneo pertinenziale, categoria ritenuta non prevista dall'ordinamento e comunque incompatibile con la disciplina dell'area; violazione del divieto di sanatoria condizionata, avendo il TAR subordinato la regolarizzazione all'esecuzione futura di lavori di adeguamento; erronea limitazione della doppia conformità ai soli parametri urbanistici, nonostante le contestate carenze igienico-sanitarie, impiantistiche ed energetiche; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione, che il diniego di sanatoria avrebbe confermato. La società ha proposto appello incidentale contestando la lettura delle NTA del PGT, sostenendo l'ammissibilità di ampliamenti entro il 20% della SLP e l'inapplicabilità della norma restrittiva al subalterno interessato; ha inoltre contestato la necessità di verificare gli impianti dell'intero ristorante, la valutazione unitaria dei due interventi e il superamento della soglia volumetrica di 500 mc, deducendo la sufficienza dell'aerazione meccanica e la presentazione della documentazione energetica. Entrambe le parti hanno formulato istanze cautelari. In pendenza dell'appello, è stato tuttavia adottato un nuovo diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, emanato all'esito di ulteriore istruttoria e autonomamente impugnato dalla società in altro giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili sia l'appello principale del Comune sia l'appello incidentale della società per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, adottato l'8 gennaio 2025 e impugnato con autonomo ricorso, ha superato il precedente diniego oggetto del giudizio e la sentenza del TAR, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione degli appelli. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla doppia conformità, alla qualificazione delle opere, alla sanatoria condizionata, ai requisiti igienico-sanitari ed energetici o alla mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata dalle parti con riferimento al presupposto della doppia conformità per l'accertamento di conformità edilizia; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalle parti per la qualificazione delle opere come ampliamento, nuova costruzione o pertinenza; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall'appellante principale in relazione alle opere temporanee; il Consiglio di Stato non ha deciso l'applicabilità della disposizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa; non costituisce parametro della decisione sull'improcedibilità.

Massime di principio

  • L'adozione, nelle more dell'appello, di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisca e superi quello impugnato, quando il nuovo atto sia autonomamente impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello concernente il precedente provvedimento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dal superamento dell'atto impugnato comporta la dichiarazione di improcedibilità sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale che investano la medesima vicenda provvedimentale, senza esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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