Sentenza n. 13520/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, a seguito di trasposizione ex art. 48 cod. proc. amm.: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del Decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e, in particolare, per quanto possa occorrere: - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022; - dell'Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter del Decreto - Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del S.S.N., tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello C.E. di ciascun anno 2015-2018; nonché per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 7967/2022 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l'odierna parte ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 18 ottobre 2024: per l’annullamento, - del Decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e, in particolare, per quanto possa occorrere: - dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022; - dell’Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del S.S.N., tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello C.E. di ciascun anno 2015-2018; nonché per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 7967/2022 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l’odierna Società ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e sul relativo ripiano, nonché provvedimenti regionali liguri di individuazione del fatturato e dell'importo dovuto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha proposto ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 48 c.p.a., chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali recanti la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida per il ripiano, nonché degli atti regionali liguri di individuazione dei fornitori e degli importi dovuti. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, proporzionalità e legittimo affidamento; difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, per l'adozione uniforme della percentuale del 4,4% senza adeguata considerazione dei fabbisogni regionali, della composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria e della mobilità interregionale. È stata inoltre contestata l'imposizione del ripiano alle imprese, ritenuta incompatibile con il carattere successivo degli acquisti effettuati dalle strutture sanitarie e con la cessazione dei rapporti di fornitura; la mancata considerazione della natura provvisoria delle stime; l'assenza di partecipazione e contraddittorio nella ricognizione e validazione del fatturato; la natura sostanzialmente tributaria della prestazione, anche per il calcolo al lordo dell'IVA; la retroattività e sproporzione del meccanismo, con lesione dell'affidamento, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà; il contrasto con la Costituzione, con la CEDU e con il diritto dell'Unione europea. Sono stati altresì dedotti vizi propri e derivati del decreto regionale ligure, tra cui mancata comunicazione di avvio, difetto di istruttoria e motivazione ed erroneità dei dati. Con motivi aggiunti è stata invocata l'applicazione della riduzione dell'importo dovuto prevista dall'art. 8 d.l. n. 34/2023, come interpretato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure, ritenendo il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. È intervenuto l'art. 7 d.l. n. 95/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento richiesto ai sensi della nuova disciplina, pur senza produrre le attestazioni amministrative. Le amministrazioni non hanno contestato tale dichiarazione né insistito per una decisione di merito. Il Collegio ha quindi ritenuto che l'eventuale annullamento degli atti impugnati fosse divenuto sostanzialmente inutile e ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse, distinguendola dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone una soddisfazione integrale dell'interesse mediante l'operato successivo dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione di un controinteressato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Rileva nella valutazione della dichiarazione e della condotta processuale della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi connessi all'obbligo di pagamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi è una formale soddisfazione integrale dell'interesse mediante un nuovo provvedimento amministrativo.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che l'operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato, mentre la prima ricorre anche quando l'utilità concreta di una pronuncia di merito sia venuta meno per effetto di un fatto sopravvenuto o della dichiarazione della parte.
- La disciplina sopravvenuta che consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento di una quota ridotta degli importi regionali rende priva di utilità la decisione sui ricorsi aventi ad oggetto gli atti di determinazione di tali obblighi, quando il pagamento sia stato effettuato e non sia contestato dalle amministrazioni.
- La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione, valutata insieme alla condotta processuale delle amministrazioni intimate che non contestino tale circostanza né insistano per una pronuncia di merito, può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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