Cassazione Penale, Sentenza n. 4023/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene inflitte con due sentenze del Tribunale di Modica (5/2/1999 e 18/1/2005). Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente desunto l'esistenza della recidiva dalla sola risultanza del certificato del casellario giudiziale, senza esaminare le sentenze di cognizione che, di fatto, non avevano riconosciuto l'aggravante della recidiva; pertanto, alla data di notifica dell'ordine di esecuzione (3/8/2019) le pene dovevano ritenersi estinte per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania. Il Collegio ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel fondarsi solo sul certificato del casellario per affermare l'ostatività della recidiva: dalle sentenze di cognizione esaminate risultava che l'aggravante non era stata concretamente riconosciuta (aumenti di pena motivati con art. 81 c.p. o applicazione del minimo edittale, senza aumento per recidiva). La Cassazione ha richiamato i principi che impediscono al giudice dell'esecuzione di desumere la recidiva dal casellario e ha indicato i criteri da seguire in sede di rinvio, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 46387/2021.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
"L'estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99..." (richiamato comma 7, e altresì menzionati i commi relativi all'inizio e all'interruzione del decorso)
La recidiva ostativa all'estinzione delle pene deve risultare da un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può desumerla dal certificato penale o dai precedenti senza verifica delle sentenze.
art. 99 cod. pen.
Norma sulle ipotesi di recidiva che possono essere rilevanti ai fini dell'ostatività all'estinzione; la concreta applicazione dell'aggravante deve risultare dalle decisioni di cognizione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in motivo dimostrativo: aumento di pena operato in sentenza ai sensi dell'art. 81 c.p. per reato satellite, distinto dall'eventuale aumento per recidiva; assenza di riferimento alla recidiva indica che l'aggravante non è stata concretamente applicata.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalle Sezioni Unite: il procedimento di esecuzione disciplinato da tale norma non rientra nelle ipotesi che interrompono il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p.
Sentenza Sezioni Unite n. 46387/2021
"Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva... ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato..."; e "Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra... nell'art. 172, comma quinto, cod. pen."
Principi richiamati in sede di rinvio: regole sull'inizio e sull'interruzione del decorso della prescrizione e sulla non rilevanza dell'art. 656 co.5 c.p.p. ai fini dell'interruzione ex art.172 c.p.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può desumere l'esistenza della recidiva ostativa all'estinzione della pena dalla sola risultanza del certificato del casellario giudiziale o dai precedenti penali; deve verificare le decisioni di cognizione per accertare se la recidiva sia stata concretamente riconosciuta.
- La recidiva rilevante ai fini dell'art. 172 c.p. è quella accertata in sede di cognizione in un momento anteriormente prossimo alla scadenza del termine di prescrizione; in assenza di un accertamento positivo, l'ostatività non può essere affermata.
- Se la sentenza di cognizione non applica alcun aumento per recidiva (es. applica il minimo edittale o aumenta la pena solo ai sensi dell'art. 81 c.p. per reati satelliti), ciò indica l'assenza di un riconoscimento concreto della recidiva.
- Quando esiste un accertamento positivo della recidiva in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può sindacare tale accertamento; in tal caso la recidiva forma un ostacolo all'estinzione.
- Occorre tenere conto delle regole processuali sulle decorrenze e sulle interruzioni del termine per l'estinzione (Sez. Un. n. 46387/2021): il termine inizia con l'irrevocabilità della condanna e si interrompe con la carcerazione, mentre il procedimento ex art. 656 c.p.p. non interrompe il decorso ai sensi dell'art. 172 c.p.
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